Omesso avviso della udienza preliminare: nullità assoluta e insanabile

A cura della Redazione.

L'omessa notifica dell'avviso inerente alla fissazione dell'udienza preliminare all'imputato non viene sanato dalle successive scelte processuali del ricorrente.

Così ha deciso la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 39408/2025.

Giovedi 29 Gennaio 2026

Il caso: La Corte di appello di Milano, decidendo del gravame interposto da Caio avverso la sentenza del Tribunale locale che lo aveva condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 368 cod. pen e 186, comma 7, cds, dichiarava estinta per prescrizione quest'ultima contravvenzione e confermava nel resto il giudizio di responsabilità, con conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice.

Tizio impugna in Cassazione la suddetta sentenza, deducendo preliminarmente la nullità assoluta legata alla omessa notifica, all'imputato e al difensore, della data di trattazione dell'udienza preliminare, con conseguente nullità derivata degli atti successivi; la Corte d'appello aveva superato tale eccezione in quanto aveva ritenuto la detta nullità sanata dalla successiva partecipazione dell'imputato al dibattimento e dalla sua mancanza di interesse a prospettare il rilievo, .

La Cassazione, nell'accogliere l'eccezione di nullità, rileva che:

a) l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare configura un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, equiparabile all'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore, essendo riferita la sanzione processuale di cui all'art. 179 cod. proc. pen. non già alla sola citazione in giudizio in senso stretto, ma anche a quell'insieme di adempimenti che consente all'imputato, all'indagato o al condannato di partecipare ad una fase processuale che si conclude con una decisione;

b) il relativo vizio invalidante è insuscettibile di sanatoria in conseguenz delle successive scelte processuali tenute, nel corso del dibattimento, dall'imputato pretermesso dalla partecipazione all'udienza preliminare;

c) nel caso di specie, la cancelleria effettuava una notifica del rinvio d'ufficio dell'udienza, ma la data riportata dal decreto allegato era all'evidenza errata: il complessivo contenuto della comunicazione, inoltre, non consentiva al difensore interessato di risalire alla data di effettiva trattazione dell'udienza; ciò anche in ragione dell'inerzia mostrata dalla cancelleria competente rispetto alla richiesta di chiarimenti all'uopo veicolata prima di ricevere il decreto di citazione a giudizio, reso all'esito di una udienza alla quale non parteciparono né lui né l'imputato.

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