Omessa produzione del decreto di esecutività dello stato passivo nel giudizio di opposizione: conseguenze

Non è improcedibile l’opposizione allo stato passivo se il creditore opponente non produce la copia del provvedimento impugnato. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9339/2021, pubblicata il 7 aprile 2021.

Mercoledi 19 Maggio 2021

IL CASO: Nell’ambito di una procedura fallimentare, un creditore il quale era stato ammesso al passivo del fallimento per una somma inferiore a quella richiesta con la domanda di insinuazione, proponeva opposizione avverso il provvedimento del Giudice Delegato, che veniva rigettata.

Secondo il Tribunale, poiché il creditore con l’opposizione allo stato passivo non aveva provveduto a produrre il decreto di esecutività dello stato passivo, tale omissione aveva precluso al collegio giudicante ogni valutazione sulle censure mosse dall'opponente all'impugnato decreto del Giudice Delegato.

Pertanto, il decreto di rigetto dell’opposizione veniva impugnato dal creditore con il ricorso per cassazione, il quale deduceva l’erroneità della decisione impugnata in quanto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il predetto documento era stato prodotto con il ricorso come allegato alla pec del curatore.

Inoltre, il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione del comma 1 e 3 dell’art. 99 della legge fallimentare, avendo il Tribunale ritenuto, erroneamente, che l'omessa produzione in giudizio della copia dello stato passivo abbia l'effetto di determinare l'improcedibilità o inammissibilità del ricorso in opposizione.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale nell’accoglierlo con rinvio al Tribunale in diversa composizione ha riaffermato il recente principio di diritto secondo il quale in tema di opposizione allo stato passivo, non incorre nella sanzione dell'improcedibilità il creditore opponente che abbia omesso di produrre copia autentica dello stato passivo formato dal giudice delegato, non trovando applicazione il comma 2 dell’art. 347 c.p.c, previsto solo per l'appello e potendo, comunque, il tribunale accedere direttamente al fascicolo di cui all’art. 90 della legge fallimentare, al fine di conoscere il contenuto del provvedimento impugnato (Cass. n. 23138/2020; Cass n. 17086/2016).

Secondo gli Ermellini, tale interpretazione deriva dal dato testuale dell’art. 99 della legge fallimentare il quale, nell'indicare il necessario contenuto del ricorso introduttivo dell'opposizione e delle produzioni da compiersi in uno con il suo deposito, non fa alcun riferimento alla copia del decreto emesso dal giudice delegato in sede di ammissione allo stato passivo.

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