Omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali: nullità della CTU

Con l’ordinanza 3630, pubblicata il 7 febbraio 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti, nell’ambito di un giudizio civile, dalla mancata comunicazione da parte del consulente tecnico d’ufficio dell’inizio delle operazioni peritali e del deposito della bozza della perizia.

Mercoledi 1 Marzo 2023

IL CASO: La vicenda riguarda un giudizio di opposizione ad un accertamento tecnico preventivo promosso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c. in materia previdenziale (richiesta di accertamento del diritto all’invalidità civile), nel corso del quale il Tribunale disponeva la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio.

Le conclusioni della nuova CTU venivano condivise dal giudice il quale accoglieva l’opposizione e riconosceva il diritto dell’opponente a fruire del beneficio previdenziale richiesto. Nel corso del giudizio, l’INPS eccepiva la nullità della perizia per non aver il consulente tecnico d’ufficio inviato la comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali nè inviato la bozza della perizia.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dall’INPS, ha dato ragione all’ente previdenziale dichiarando la nullità della sentenza del Tribunale con conseguente rinvia della causa al Tribunale.

Gli Ermellini, con la decisione in commento, hanno dato seguito al recente orientamento giurisprudenziale di legittima secondo il quale è nulla la consulenza tecnica d’ufficio tutte le volte in cui l’attività dell’ausiliario del giudice si svolga senza alcun coinvolgimento delle parti alle quali non sia stata inviata nessuna comunicazione sia del giorno, ora e luogo dell’inizio delle operazioni del consulente, sia di quelli della relativa prosecuzione.

In questi casi si configura una lesione autoevidente delle potenzialità di difesa, valutata ex ante ed in via preventiva dal legislatore. La nullità della consulenza, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera possibilità di riscontro o verifica "a posteriori" dell'elaborato del consulente (da ultimo, cfr. Cass. n. 26304 del 2020; Cass. n.27773 del 2021).

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