I nuovi termini processuali secondo la riforma Cartabia

Un breve excursus delle principali novità sui termini introdotte dalla riforma e le nostre nuove nuove applicazioni.

Lunedi 27 Febbraio 2023

Premessa

Com'è noto, il decreto legislativo n. 149/2022, la c.d. Riforma Cartabia, non solo ha apportato importanti modifiche e novità alla struttura del processo civile (es: il nuovo procedimento semplificato di cognizione, applicabile anche ai processi avanti al Giudice di Pace) ma ha anche modificato diversi termini processuali all'interno del codice di procedura civile, come ad esempio il termine di costituzione del convenuto o i termini a comparire nel giudizio di primo grado.

Ha stravolto l'impianto del giudizio di cognizione di primo grado, prevedendo una sorta di “inversione” o “anticipazione” degli atti difensivi delle parti: con il nuovo rito e per i procedimenti che saranno instaurati dal 28 febbraio 2023, le parti dovranno svolgere le loro domande, difese, eccezioni e istanze istruttorie in anticipo rispetto alla prima udienza avanti al Giudice (art. 171-ter).

Analogamente, la riforma ha modificato anche la fase decisoria, prevedendo la fissazione di una udienza per la rimessione della causa al Collegio e l'assegnazione da parte del giudice di termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle conclusionali e delle repliche, nell'ipotesi di trattazione scritta (art. 189); il legislatore ha peraltro previsto,in alternativa alla trattazione scritta, anche la trattazione mista ex art. 281-quinquies II° comma, e la trattazione orale ex art. 275-bis cpc.

La riforma Cartabia ha anche completamente innovato l'impianto processuale di primo grado in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis e segg.).

Anche qui il legislatore ha introdotto ex novo un sistema di deposito e scambio di memorie tra attore e convenuto che anticipa la prima udienza ex art. 473-bis.17.

Le nostre nuove applicazioni

In considerazione del profondo cambiamento che la Riforma Cartabia ha apportato all'impianto dei termini processuali che regolano le attività delle parti, oltre ad aggiornare le applicazioni esistenti, abbiamo ritenuto opportuno implementarne di nuove, come descritto di seguito.

Calcolo dei termini processuali

Oltre ad aggiornare l'elenco dei termini processuali con le novità della Riforma Cartabia, l'applicazione è stata modificata per dare all'utente la possibilità di fare il calcolo, all'occorrenza, anche con i termini ante riforma, ossia i termini in vigore nel vecchio rito.

L'utente potrà scegliere dal menu a tendina il rito di riferimento: per comodità i termini nuovi o modificati saranno evidenziati con uno sfondo di colore diverso.

Riportiamo di seguito l'elenco dei principali termini, limitatamente a quelli introdotti o modificati dalla riforma Cartabia:

Articolo Termine Nuovo Rito Vecchio Rito
47 cpc Deposito regolamento di competenza 20 giorni
127 bis Richiesta udienza in presenza 5 giorni
127 ter Opposizione alle note scritte 5 giorni
163 bis Termini per comparire in citazione (Italia) 120 giorni 90 giorni
166 Costituzione del convenuto 70 giorni 20 giorni
281 octies Istanza discussione orale collegio 10 giorni -
281 undecies Procedimento semplificato: costituzione convenuto 10 giorni
281 undecies Termini per comparire in ricorso (Italia) 40 giorni
281 undecies Termini per comparire in ricorso (Estero) 60 giorni
318 GdP: termini per comparire in ricorso (Italia) 40 giorni 45 giorni
318 GdP: termini per comparire in ricorso (Estero) 60 giorni 75 giorni
342 Termini per comparire in citazione (Italia) 90 giorni -
342 Termini per comparire in citazione (Estero) 150 giorni
343 Deposito appello incidentale 20 giorni
370 Cassazione: deposito del controricorso 40 giorni 20 giorni
378 Cassazione: deposito di memorie (nuovi procedimenti dall'1/1/23) 10 giorni -
378 Cassazione: deposito di memorie (procedimenti pendenti all'1/1/23) 5 giorni
378 Cassazione: deposito memorie PM 20 giorni
473 bis.24 Reclamo alla corte d'appello 10 giorni
567 Deposito documentazione catastale 45 giorni 60 giorni

Giudizio ordinario di cognizione di primo grado

Abbiamo realizzato una nuova applicazione per il calcolo dei termini “a ritroso” previsti dagli artt. 171-ter, 189 e 275-bis per il deposito di memorie integrative e atti conclusivi.

L'applicazione è stata sviluppata sulla falsariga di quella per i termini di cui agli artt. 183 e 190, applicazione che resterà comunque a disposizione per i procedimenti pendenti al 28 febbraio.

Per velocizzare il calcolo sono disponibili tre bottoni, ciascuno riferito ad uno specifico articolo del codice, che consentono di visualizzare in un unico passaggio i termini previsti dalla norme rispetto alla data dell'udienza.

1) Art. 171 ter: Memoria integrative

- quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183 per proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonche' precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia' proposte; con la stessa memoria l'attore puo'chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza e' sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;

- venti giorni prima dell'udienza, per replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonche' indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;

- dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

2) Art. 189: Rimessione al Collegio (trattazione scritta)

- un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio

- un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

- un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.

3) Art. 275-bis: Decisione a seguito di discussione orale davanti al Collegio

- un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni

- un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali.

Procedimento in materia di famiglia

Come già evidenziato in premessa, la Riforma Cartabia ha innovato profondamente anche il giudizio in materia di famiglia, per cui abbiamo realizzato una nuova applicazione che anche in questo caso consente un calcolo rapido in un unico passaggio dei seguenti termini a ritroso:

1) Art. 473-bis.17: Ulteriori difese (attore e convenuto)

- entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore puo' depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonche', a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni gia' formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473-bis.12, terzo comma.

- entro dieci giorni prima della data dell'udienza, il convenuto puo' depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.

- entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore puo' depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.

2) Art. 473-bis.28: Decisione della causa

- un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni

- un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali

- un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.

Termini a ritroso

Come noto, l’art. 155 cpc disciplina la proroga dei termini quando il dies ad quem calcolato cade in un giorno festivo (comma 4) o nella giornata di sabato (comma 5) ma non dice nulla espressamente quando tale circostanza ricorre nel calcolo dei termini "a ritroso".

L'orientamento maggioritario, (cfr. Cass. civ. 21335/2017, Cass. civ. 26900/2020, Tribunale di Milano ordinanza del 04/05/2007 e altri) ritiene che il comma 5, nelle intenzioni del legislatore, abbia inteso equiparare il sabato ad un giorno festivo a tutti gli effetti (almeno per quanto riguarda le attività che devono essere svolte dalle parti fuori udienza), e che pertanto, tale previsione normativa vada applicata anche nel calcolo dei termini a ritroso.

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