Nuova geografia giudiziaria: i pareri del CNF

Circolare CNF del 3/10/2013.
Mercoledi 9 Ottobre 2013

Il CNF ha pubblicato una circolare con tre pareri su questioni sollevate da alcuni COA a seguito della riforma della geografia giudiziaria (Dlgs n. 155/2012) la cui introduzione, oltre ad aver creato inevitabili disservizi e disagi di tipo logistico sia agli operatori del diritto che ai cittadini, ha messo in luce una serie di carenze normative che le istituzioni forensi stanno cercando di colmare.

La circolare attiene alle ipotesi di soppressione delle sedi di Tribunale e loro accorpamento a circondari già esistenti nonché alle ipotesi di riordino di circoscrizioni di Tribunali già esistenti con spostamento di ambiti territoriali da un circondario ad un altro.

I pareri, contenuti nell’allegato all’articolo, riguardano in particolare:

- le conseguenze del mutamento del circondario del Tribunale sulla condizione degli iscritti all’Ordine.

- la tenuta del registro dei praticanti.

- il gratuito patrocinio e i difensori d’ufficio.

 

Ecco il testo della circolare:

 

OGGETTO: trasmissione pareri Commissione consultiva in tema di effetti del D.Lgs. n. 155/12   (cd. riforma della geografia giudiziaria) su talune funzioni degli Ordini forensi.

 

La Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense ha adottato tre pareri attinenti all’incidenza del riordino delle circoscrizioni giudiziarie, realizzato con il D. Lgs. n. 155/12, su talune funzioni degli Ordini forensi. I tre pareri attengono, in particolare, alle due ipotesi: a) di soppressione di sedi di Tribunale e loro accorpamento a circondari già esistenti; b) di riordino di circoscrizioni di Tribunali già esistenti con spostamento di taluni ambiti territoriali da un circondario ad un altro. In entrambe le ipotesi, sono conservati gli Ordini già esistenti che vedono però mutare, come meglio esposto nei pareri allegati, l’estensione di talune funzioni. Resta pertanto impregiudicata – con riserva di successivi approfondimenti – la diversa ipotesi dell’istituzione di nuovi Tribunali, con il connesso problema dell’istituzione di un nuovo Ordine circondariale forense.

 

Il primo parere concerne l’ipotesi di mutamento del circondario del Tribunale corrispondente ad un Ordine forense, ed in particolare le conseguenze di tale mutamento sulla condizione degli iscritti il cui domicilio professionale ricada nell’ambito territoriale ora accorpato ad un diverso circondario di Tribunale (anche ai fini dell’individuazione del corpo elettorale per elezioni suppletive per la carica di Consigliere dell’Ordine).

 

Il secondo parere – reso sulla medesima fattispecie – attiene invece alla tenuta del Registro dei Praticanti, ed in particolare alla sorte dei tirocinanti il cui dominus abbia il domicilio professionale nell’ambito territoriale ora accorpato ad un diverso circondario di Tribunale, ma anche all’individuazione della sede di Corte di appello competente ai fini dello svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato (qualora il mutamento di circondario incida contemporaneamente sulla configurazione del distretto di Corte di appello).

 

Con il terzo parere, infine, la Commissione affronta e risolve la questione relativa al mantenimento, in capo agli Ordini forensi costituiti presso sedi di Tribunale soppresse per effetto del D. Lgs. n. 155/12, delle funzioni relative:

a) alla ricezione ed autorizzazione delle ammissioni al gratuito patrocinio in ambito civile, riferite al territorio circondariale di sua competenza;

b) alla predisposizione dei turni dei difensori d’ufficio per gli iscritti nelle liste tenute dall’Ordine.

 

Allegato: i pareri del CNF

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