Nulla la notifica per irreperibili senza ulteriori indagini dell'ufficiale giudiziario.

Mercoledi 3 Maggio 2017

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8638 del 3 aprile 2017 ha chiarito quali siano i doveri dell'ufficiale giudiziario prima di procedere alla notifica ex art. 143 cpc

Nel caso in esame, la Corte d’appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava inammissibile l’opposizione tardiva proposta dalla sig.ra B.G. avverso un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da una società

Per la Corte d’appello, infatti, l’originaria notificazione del decreto ingiuntivo operata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. dalla società creditrice era perfettamente rituale, dal momento che l’ufficiale notificante aveva effettivamente eseguito due successivi tentativi di notificazione presso l’indirizzo della destinataria, rimasti infruttuosi; in particolare, era risultato presso il citofono della residenza anagrafica della sig.ra B. , la sola dicitura"Famiglia S. " senza alcun riferimento alla stessa.

La signora B. propone quindi ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 143 e 148 c.p.c., nonché dell’art. 143-bis c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto la regolarità della notifica ex art. 143 c.p.c., essendo emerso il difetto della normale diligenza richiesta dall’art. 148 c.p.c. ai fini dell’esecuzione della notificazione: l’ufficiale giudiziario infatti aveva trascurato di rlevare come la dicitura "Famiglia S. " sul citofono dell’indirizzo della B. corrispondesse effettivamente alla residenza di quest’ultima, essendo la stessa coniuge del defunto marito di cognome "S”.

Peraltro, aggiunge la ricorrente, la controparte era al corrente che la debitrice era coniugata “S”, in ragione di una serie di processi che, da lungo tempo, avevano interessato le stesse due parti.

La Corte di Cassazione, ritenendo fondato il motivo di impugnazione, accoglie il ricorso e in merito alla notifica ex art. 143 cpc chiarisce quanto segue:

  • nel caso in cui l’ufficiale giudiziario non abbia rinvenuto il destinatario della notificazione nel luogo risultante dal certificato anagrafico in suo possesso, lo stesso è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine dandone conto nella relazione di notificazione;

  • in difetto di notizie su dette ulteriori ricerche, la notificazione deve ritenersi nulla, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo, con la fissazione di apposito termine perentorio, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. Civ.;

  • nel caso di specie, l’ufficiale giudiziario si è limitato a accertare l’assenza del destinatario nel luogo risultante dal certificato anagrafico senza indicazione di alcuna ulteriore ricerca: pertanto deve essere rilevata la nullità di detta notificazione, con la conseguente cassazione, sul punto, della sentenza impugnata e il rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Brescia.

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