Notifica presso il solo difensore d'ufficio ai fini della dichiarazione d'assenza: sempre valida?

A cura della Redazione.

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9931 del 15 marzo 2021 chiarisce in quali ipotesi è valida la notifica presso il solo difensore d'ufficio ai fini della dichiarazione di assenza ex art. 420-bis c.p.p.

Venerdi 19 Marzo 2021

Il caso: la Corte di appello di Firenze confermava l'anteriore decisione del Tribunale di Pisa, che aveva dichiarato A.T. colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 legge n. 110 del1975, e lo aveva condannato alla pena complessiva di otto mesi di arresto.

Nel respingere il motivo di appello di natura processuale, la Corte suddetta riteneva che il primo giudice avesse ritualmente proceduto in assenza dell'imputato, citato nel domicilio eletto, in avvio d'indagini preliminari, presso il difensore nominato d'ufficio.

L'imputato, assistito dal difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità: per la difesa la conoscenza, in capo a sé, dell'esistenza del procedimento, da cui dipendeva la ritualità della dichiarazione di assenza, non poteva essere desunta dalla sola elezione di domicilio effettuata, in sede di identificazione ad opera della polizia giudiziaria che aveva eseguito l'accertamento di reato, presso un difensore d'ufficio con il quale non si era mai instaurato alcun effettivo contatto.

Per la Suprema Corte il motivo è fondato: sul punto ribadisce che:

a) e' principio di diritto, sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio, da parte dell'indagato, presso il difensore d'ufficio;

b) le Sezioni Unite hanno affermato che il citato art. 420-bis non ha introdotto presunzioni di conoscenza della vocatio in ius avulse da una rappresentazione effettiva e che, in tale quadro, l'elezione di domicilio, menzionata nella,disposizione, rappresenta affidabile indice di conoscenza del processo -il cui atto introduttivo sia stato notificato secondo le modalità ad essa sottese- solo in quanto l'elezione appaia «seria» e reale, dovendo essere apprezzabile un concreto rapporto tra il suo autore e il luogo e la persona scelti come destinatari,cui appunto indirizzare gli atti;

c) pertanto, il giudice procedente, a fronte di un'elezione di domicilio effettuata presso il difensore nominato d'ufficio, che non abbia manifestato in proposito il suo assenso, deve in ogni caso verificare, sulla base di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento, ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.

d) la celebrazione del processo, in assenza delle condizioni di cui all'art. 420-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen., determina, in virtù del citato art. 604,comma 5-bis, la nullità della sentenza di primo grado, equiparabile, quanto al regime di rilevabilità, ad una nullità assoluta.

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