Notifica dell’ordinanza-ingiunzione a mezzo posta e decorrenza del termine per l'opposizione

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15533/2017, pubblicata il 22 giugno 2017, si è occupata della problematica relativa alla decorrenza del termine dei trenta giorni per procedere all’impugnazione dell’ordinanza di ingiunzione prefettizia quando la notifica della stessa viene consegnata dall’agente postale ad una persona diversa del destinatario.

Giovedi 6 Luglio 2017

Secondo i Giudici di Piazza Cavour, la notifica si considera perfezionata nel momento in cui l’agente postale spedisce la raccomandata al destinatario con la quale comunica l’avvenuta consegna del plico e quindi da tale momento inizia a decorrere il termine per proporre l’opposizione.

IL CASO: La vicenda sottoposta all’esame dei Giudici di Piazza Cavour trae origine dalla sentenza con la quale il Giudice di Pace dichiarava inammissibile, in quanto proposta tardivamente, l’opposizione promossa da un trasgressore avverso un’ordinanza di ingiunzione prefettizia.

Secondo il suddetto Giudice, l’opposizione era da considerarsi tardiva in quanto il termine per proporre l’opposizione doveva farsi decorrere dalla data in cui l’atto era stato consegnato nelle mani di un familiare convivente del destinatario. Anche l’appello avverso la sentenza di primo grado veniva rigettato.

Il trasgressore proponeva ricorso per Cassazione deducendo fra l’altro la manifesta violazione e la falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, in relazione agli articoli 155 cpc, 7 e 8 della legge 890/1992, rilevando che il giudice di secondo grado aveva individuato il dies a quo per il decorso dei trenta giorni per proporre l’opposizione all’ordinanza di ingiunzione nel giorno in cui era stata ricevuta la raccomandata e che non aveva rilevato che la scadenza coincideva con un giorno festivo e pertanto lo stesso, in applicazione di quanto previsto dall’art. 155 cpc, sarebbe stato posticipato al primo giorno feriale successivo e conseguentemente l’opposizione era da ritenersi proposta tempestivamente.

LA DECISIONE: La Suprema Corte di Cassazione, nell’accogliere il primo motivo del ricorso, dichiarare assorbiti gli altri e cassare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale ad un Giudice diverso anche per la liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità, ha osservato che: Il procedimento di notificazione delle sanzioni amministrative ricalca le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero si realizza secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale di cui alla legge 890/1982.

Ciò per effetto di quanto previsto dagli artt. 14, comma 4 della legge 689/1981 e 12 della legge 890/1982 e 201 comma 3 del codice della strada; come previsto dall’art. 7 della legge 890/1982 , “ l’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito” ma “ se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al sevizio del destinatario, purchè il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni; nell’ipotesi in cui il piego non venga consegnato personalmente al destinatario dell’atto, il decreto legge 248/2007, art. 36, comma 2 quater, convertito nella legge n. 31/2008, prevede che l’agente postale deve inviare al destinatario una lettera raccomandata con la quale da notizia dell’avvenuta notificazione; la notifica deve considerarsi perfezionata al momento della spedizione della lettera raccomandata con cui l’agente postale informa il destinatario dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo".

Ciò vale anche per la notifica degli atti amministrativi sanzionatori (cfr. Cass. civ. Sez. II, 03 ottobre 2016, n. 19730; Cass. civ., Sez. V, 25 gennaio 2010, n. 1366 e Cass. ciy., Sez. Lav., 21 agosto 2013, n. 19366)

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 2 Ordinanza del 22/06/2017 n.15533

Pagina generata in 0.076 secondi