Notifica della sentenza e decorrenza del termine breve di impugnazione: due orientamenti e intervento delle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6278 del 4 marzo 2019 sono intervenute in tema di notificazione della sentenza e decorrenza del termine breve di impugnazione sia per il notificante che per il destinatario, risolvendo il contrasto tra due diversi orientamenti formatisi sul punto.

Giovedi 14 Marzo 2019

Il caso: M. promuoveva un'azione di manutenzione nei confronti di R. chiedendo che al convenuto fosse inibita la costruzione di un muro a distanza illegale dal confine e che venisse ordinata la demolizione delle opere gia' edificate.

Il tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda; l'attore notificava la sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione e, successivamente, proponeva appello avverso detta decisione, lamentando che il Tribunale non aveva integralmente accolto la sua domanda.

R. si costituiva eccependo preliminarmente la tardivita' dell'atto di gravame, in quanto notificato in data 23/10/2006, quindi oltre il termine di giorni trenta di cui all'articolo 325 c.p.c., decorrente - a suo dire - dal 19/9/2006, data nella quale l'attore aveva consegnato all'ufficiale giudiziario la sentenza di primo grado ai fini della notifica ex articolo 285 c.p.c.

La Corte di Appello rigettava l'eccezione e accoglieva l'impugnazione, riformando la sentenza di primo grado.

R. propone quindi ricorso per Cassazione, denunciando la nullita' della sentenza impugnata e la violazione degli articoli 149, 170, 325 e 326 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che il termine breve per l'impugnazione decorra per la parte notificante dal momento del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, piuttosto che dal momento della consegna della copia della sentenza all'ufficiale giudiziario notificatore; per il ricorrente tale conclusione si porrebbe in contrasto:

a) col principio per cui il termine decorre dal momento in cui si ha conoscenza legale del provvedimento da impugnare,

b) col principio fissato dall'articolo 149 c.p.c., secondo cui la notifica si perfeziona per il notificante con la consegna del plico all'ufficiale giudiziario.

All'esito dell'udienza pubblica la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando un contrasto nella giurisprudenza di legittimita' sulla questione di diritto sottoposta col ricorso: nella giurisprudenza della Corte, esistono due contrapposti orientamenti in ordine alla individuazione - per il notificante - del dies a quo del termine breve per impugnare, entrambi sostenibili:

  • un primo orientamento, di cui e' espressione la sentenza n. 883 del 2014, individua il dies a quo del termine breve nel momento in cui il notificante consegna all'ufficiale giudiziario la sentenza o l'atto di impugnazione da notificare, essendo detta consegna un fatto idoneo a provare in modo certo, e con data certa, la conoscenza della sentenza da parte dell'impugnante;

  • un secondo orientamento, nel quale si iscrive la sentenza n. 9258 del 2015, afferma invece che la bilateralita' degli effetti della notifica della sentenza per il notificante e per il destinatario implica contestualita' degli effetti e, quindi, decorrenza del termine breve dalla medesima data.

La questione sottoposta quindi alla decisone delle Sezioni Unite è la seguente: “stabilire se il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione - enucleato dalla giurisprudenza costituzionale e recepito dal legislatore - operi anche con riferimento alla notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione; e se, quindi, la notifica della sentenza eseguita ex articolo 285 c.p.c., abbia efficacia bilaterale "sincronica", nel senso che il termine di impugnazione decorra da un unico momento sia per il notificante che per il destinatario della notifica, ovvero "diacronica", nel senso che il termine di impugnazione decorra da momenti diversi”.

Per il Collegio nel caso in esame non può trovare applicazione il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione e va di contro affermata l'efficacia bilaterale "sincronica" della notifica della sentenza e la "unicita'" (o "comunanza") del termine per impugnare, nel senso che quest'ultimo decorre per entrambe le parti dalla medesima data.

Di seguito alcune delle argomentazioni svolte dal Collegio:

A) l'introduzione, nel sistema processuale, del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione ha trovato la sua ratio nella esigenza di tutelare il soggetto notificante e di sottrarlo al rischio di decadenze da facolta' processuali, a lui non imputabili;

B) il suddetto principio percio' presuppone logicamente la previsione di un termine perentorio a carico del notificante per l'esercizio di poteri processuali e la necessita' di evitare che egli possa incorrere in decadenza qualora, entro il detto termine, abbia posto in essere tutte le attivita' che gli competono;

C) questa ratio non puo' evidentemente operare con riferimento alla notificazione della sentenza su iniziativa della parte: infatti, nel momento in cui provvede alla notificazione della sentenza, allo scopo di far decorrere il termine breve di impugnazione, la parte non e' soggetta al termine breve di impugnazione; vi sara' soggetta solo dopo che il procedimento di notificazione potra' dirsi perfezionato;

D) la notificazione della sentenza serve quindi al notificante non per evitare decadenze processuali, ma per abbreviare il tempo della formazione del giudicato;

E) se al contrario si facesse operare il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la parte notificante non solo non ne trarrebbe un effetto favorevole (nel senso che non eviterebbe alcuna decadenza), ma - addirittura - ne subirebbe un pregiudizio, perche' per essa il termine breve decorrerebbe e, di riflesso, maturerebbe prima rispetto a quanto in proposito previsto per il destinatario della notifica.

Pertanto, la Corte ritiene di dover enunciare il seguente principio di diritto:

"In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'articolo 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente articolo 325, decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, quale la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perche' interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti".

 

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