Notifica appello lavoro e mancato rispetto dei termini a comparire: conseguenze

Martedi 24 Aprile 2018

A mente del terzo comma dell’articolo 435 c.p.c, per la notifica dell’appello nelle controversie di lavoro, tra la data di notificazione del ricorso all’appellato e la data dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

L’appello notificato senza il rispetto del suddetto termine e’ improcedibile?

La questione è stata affrontata recentemente dalla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con la sentenza nr. 9404/2018, pubblicata il 17 aprile scorso. I Giudici di legittimità con la suddetta decisione hanno ribadito che nel giudizio di appello nelle controversie di lavoro:

  1. Nel caso di notifica nulla, si applica l’articolo 291, primo comma, c.p.c. Pertanto, va disposta la rinnovazione della notifica nel termine perentorio che verrà concesso dal giudice. Tale norma è ritenuta applicabile al rito del lavoro anche in primo grado: Cass. 1 febbraio 2017, n. 2621, in appello: Cass. 28 agosto 2013, n. 19818 e in sede di rinvio: Cass. 29 luglio 2009, n. 17656, oltre che in modo costante nel giudizio di Cassazione;

  2. Nel caso di notifica avvenuta validamente senza il rispetto dei termini e non vi sia stata costituzione dell’appellato, si applica il secondo comma dell’articolo 164 c.p.c. Pertanto, va disposta la rinnovazione della fase di vocatio in ius;

  3. Nel caso di notifica validamente eseguita, ma senza il rispetto dei termini a comparire con la costituzione dell’appellato il quale eccepisce il mancato rispetto dei termini, va applicato il terzo comma dell’articolo 164 c.p.c con il rinvio dell’udienza (Cass. 9 novembre 2016 n. 22780).

Normativa di riferimento:

Articolo 291 c.p.c.: Contumacia del convenuto

  1. Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. (2)

  2. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171 ultimo comma.

  3. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo. 

Articolo 164 c.p.c.: Nullita’ della citazione

SECONDO COMMA: Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

TERZO COMMA: La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

IL CASO: La decisione in commento prende spunto dalla sentenza con la quale la Corte di Appello aveva dichiarato per tardività l’improcedibilità del gravame proposto avverso la sentenza di prime cure con la quale era stata rigettata l’impugnazione del licenziamento intimato dal datore di lavoro ad un proprio dipendente. L’appello era stata notificato 21 giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso. Quindi in violazione del termine previsto dal terzo comma dell’articolo 345 c.p.c. Nel costituirsi nel giudizio, la società appellata eccepiva l’improcedibilità del gravame e solo in subordine chiedeva che venisse disposto il differimento dell’udienza di discussione al fine di rispettare il termine a comparire. Avverso la sentenza di secondo grado, il lavoratore soccombente proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione del terzo comma dell’articolo 435 c.p.c., avendo la Corte territoriale ritenuto che la notifica dell’appello, avvenuta in violazione dei termini a comparire, rendeva il gravame improcedibile e quindi non sanabile con la costituzione dell’appellato o mediante rinnovazione della notifica disposta dal Giudice ai sensi dell’articolo 291 c.p.c., per ragioni riguardanti la ragionevole durata del processo.

LA DECISIONE: La Cassazione, con la sentenza in commento, ha evidenziando che:

  1. secondo il consolidato orientamento della stessa Corte di legittimità, l’omessa o giuridicamente inesistente notificazione degli atti introduttivi è motivo di improcedibilità dell’appello (Cass. 28 settembre 2016, n. 19191; Cass. 22 gennaio 2015, n. 1175 e, nella contigua materia locatizia, Cass 18 gennaio 2017, n. 1218, tutte sulla scia della sentenza 30 luglio 2008, n. 20604 delle Sezioni Unite, pur dovendosi tenere conto delle regole fissate anche da Cass. Sez. Unite,. 15 luglio 2016, n. 14594);

  2. nel caso in cui ricorra una mera nullità della vocatio in ius, il vizio è sanabile nelle varie forme previste dalla legge;

  3. nel caso in cui la notifica non è stata omessa, nè inesistente, ma si è semplicemente proceduto senza il rispetto del termine a comparire, il Giudice deve disporre la rinnovazione (Cass., VI Sez., 19 aprile 2016, n.10775; Cass. 28 agosto 2013, n. 19818, analogamente, rispetto al rito di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 92/2012, Cass., VI° Sez., 29 dicembre 2016 n. 27395).

Poichè nel caso sottoposto all’esame dei Giudici di legittimità, l’appellante aveva notificato il ricorso non rispettando i termini a comparire previsti dal terzo comma dell’articolo 435 c.p.c., la Cassazione ha ritenuto errata la decisione della Corte di Appello che aveva considerato come conseguenza della tardiva notificazione la caducazione del processo di appello, in quanto, contrariamente a quanto da essa statuito, doveva essere applicata la disciplina di cui al terzo comma dell’articolo 164 c.p.c e quindi doveva essere disposta la rinnovazione della notifica nel rispetto della vocatio in ius. In considerazione di quanto sopra, gli Ermellini hanno accolto il ricorso del lavoratore e rinviato la causa alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione per l’esame nel merito del gravame.

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