Non si sospende il giudizio di appello se viene proposta querela di falso in via autonoma

Non si sospende il giudizio di appello se una delle parti propone in via autonoma il giudizio per la querela di falso. Il giudizio di appello è sospeso solo nel caso in cui la querela venga presentata in via incidentale.

Venerdi 19 Maggio 2023

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 13376, pubblicata il 16 maggio 2023.

IL CASO: La vicenda esaminata riguarda un opposizione promossa da un fideiussore di una società debitrice di una banca avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da quest’ultima nei suoi confronti.

Con l’opposizione, il fideiussore disconosceva la firma apposta in calce alla fideiussione.

All’esito del giudizio, svoltosi innanzi al Tribunale, nel corso del quale veniva disposta una consulenza tecnica d’ufficio sulla veridicità o meno della firma disconosciuta, il Tribunale dava torto all’originario ingiunto in quanto veniva accertata l’autenticità della firma disconosciuta.

Pertanto, l’opponente proponeva appello avverso la decisione di primo grado e nel corso del giudizio di appello proponeva, in via autonoma, la querela di falso.

I giudici della Corte territoriale, ritenendo di attendere l’esito del giudizio relativo alla querela di falso, sospendevano l’appello ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

Contro l’ordinanza di sospensione dell’appello la banca e la società cessionaria del credito proponevano regolamento di competenza, deducendo la nullità dell'ordinanza, osservando che la querela di falso può essere proposta in via autonoma, ma non allo scopo di privare di efficacia il giudicato già pronunciato all'esito del disconoscimento di scrittura privata avvenuto in primo grado.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale, nell’accoglierlo, ordinando la prosecuzione del giudizio di appello, ha affermato il seguente principio di diritto: “ la proposizione in via autonoma d'una querela di falso mentre pende il giudizio di appello non consente la sospensione di quest'ultimo, la quale è accordata dall’art. 335 c.p.c. nella sola ipotesi della querela di falso proposta in via incidentale nel giudizio di appello”.

Gli Ermellini, nel decidere la controversia, hanno osservato:

  1. che nel giudizio di appello è possibile procedere alla sospensione ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. solo nel caso in cui la querela di falso viene proposta in via incidentale;

  2. se il giudizio di appello (fondato sull'assunto dell'autenticità del documento contestato) si conclude per primo, e successivamente viene accertata nel separato giudizio di falso la falsità del documento disconosciuto, la sentenza d'appello potrà essere rimossa con lo strumento della revocazione ai sensi del secondo comma dell’art. 395 c.p.c. per avere il giudice provveduto “in base a prove (…) dichiarate false dopo la sentenza”;

  3. se, invece, si conclude per primo il giudizio di falso, ovviamente il giudicato sul falso potrà essere invocato nel giudizio d'appello, ai sensi dell’art. 2909 del Codice Civile, senza che vi ostino le preclusioni proprie del giudizio di appello, irrilevanti rispetto ai fatti sopravvenuti.

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