Morte del contribuente: gli eredi pagano solo il tributo, non le sanzioni

Con l'ordinanza n. 25755/2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla sorte delle sanzioni tributarie in caso di morte del contribuente durante il giudizio relativo ad avvisi di accertamenti emessi dall'amministrazione finanziaria.

Martedi 29 Settembre 2026

Gli eredi, subentrando nel rapporto processuale e patrimoniale del de cuius, sono tenuti anche al pagamento delle sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento, oppure tali sanzioni restino escluse dalla successione passiva?

A tale domanda la Cassazione ha risposto affermando il principio secondo cui in tema di tributi locali, l’obbligazione al pagamento delle sanzioni tributarie non si trasmette agli eredi del contribuente, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997, norma espressiva di un principio generale fondato sul carattere personale della responsabilità sanzionatoria. Ne consegue che, intervenuto il decesso del contribuente nel corso del giudizio relativo ad avvisi di accertamento, gli eredi subentrano nella posizione debitoria limitatamente al tributo e agli accessori dovuti, ma non possono essere chiamati a rispondere delle sanzioni irrogate al de cuius.

IL CASO: La controversia traeva origine da alcuni avvisi di accertamento IMU con i quali un Comune contestava ad un contribuente un maggiore valore imponibile.

In primo grado, la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente, pur dando atto della rettifica operata dall’ente impositore, che relativamente ad un’annualità contestata aveva ridotto il valore dell’area.

La decisione veniva parzialmente riformata in sede di appello dalla Commissione Tributaria Regionale.

Investita della questione la Corte di Cassazione, nel corso del giudizio di legittimità, si costituivano le eredi del contribuente, le quali richiamavano le conclusioni del ricorso e chiedevano, inoltre, la disapplicazione delle sanzioni nei loro confronti, invocando l’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997.

LA DECISIONE: La domanda delle eredi è stata ritenuta fondata dalla Cassazione la quale ha accolto parzialmente il ricorso principale, cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo concernente le sanzioni e decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso soltanto quanto alla loro disapplicazione nei confronti delle eredi.

Una volta intervenuto il decesso del contribuente, hanno chiarito i giudici di legittimità, trova applicazione l’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997, il quale sancisce l’intrasmissibilità agli eredi dell’obbligazione sanzionatoria.

Tale disposizione viene letta come espressione di un principio generale: il credito sanzionatorio tributario, in quanto correlato a una responsabilità personale dell’autore della violazione, si estingue con la sua morte.

La Corte ha affrontato la questione valorizzando direttamente l’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997, secondo cui “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”, collocando nel quadro del principio della responsabilità personale in materia sanzionatoria tributaria

Si tratta di un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, già affermato con riferimento sia alle imposte erariali sia, più in generale, alle violazioni tributarie riferibili a persone fisiche

La motivazione richiama, in particolare, i precedenti secondo cui il legislatore ha stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da violazioni tributarie riferibili a persona fisica non può sopravvivere al decesso dell’autore della condotta illecita.

In tal senso, la pronuncia si pone in linea di continuità con la giurisprudenza che ha riconosciuto la natura generale del principio di intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità sanzionatoria.

Allegato:


Pagina generata in 0.004 secondi