La Cassazione nella sentenza n. 14016/2026 ribadisce che il reato di molestie private ex art. 660 c.p. non è configurabile quando le condotte siano reciproche o ritorsive tra le stesse parti: in tal caso viene meno l'elemento oggettivo del reato, poiché la «petulanza o altro biasimevole motivo» — che permea la tipicità del fatto — risulta neutralizzata dalla reciprocità dei comportamenti.
| Venerdi 8 Maggio 2026 |
La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di esclusione della tipicità del reato di molestie in presenza di condotte reciproche o ritorsive tra le stesse parti. La Corte va oltre il mero ribadire il principio: precisa, a fini ricostruttivi-dogmatici, che la reciprocità delle molestie opera sul piano dell'elemento oggettivo del reato — non su quello soggettivo — neutralizzando il requisito della petulanza già a livello realizzativo.
Ne deriva un riflesso operativo immediato per la difesa: documentare condotte speculari della persona offesa non è una mera attenuante, ma può disarticolare l'intera contestazione, escludendo la stessa tipicità del fatto.
Tizio, ex suocero di Mevia, viene imputato di molestie private ex art. 660 c.p. per tre episodi occorsi nel complesso condominiale in cui Mevia continuava ad abitare — nella casa di proprietà dello stesso Tizio — a seguito dell'assegnazione giudiziale dell'immobile in sede di separazione dal figlio di lui. I fatti contestati riguardano: l'apposizione di un lucchetto al cancelletto secondario del fondo, la presenza di un cane di famiglia nelle aree comuni, il parcheggio del proprio veicolo davanti all'ingresso del complesso.
Il Tribunale di Taranto condanna Tizio per la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. e lo assolve, invece, dal distinto delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.). A fondamento della condanna, il giudice di primo grado valorizza la deposizione della persona offesa — ritenuta lineare, dettagliata e priva di aporie logiche — e la documentazione fotografica prodotta da quest'ultima, raffigurante i danni causati dal cane dell'imputato e il veicolo che ostruiva l'ingresso del condominio. Il Tribunale ravvisa gli episodi molesti nell'ambito di un rapporto tra ex conviventi — suocero e nuora — «evidentemente teso e connotato da acredine».
La motivazione, tuttavia, omette completamente di esaminare la documentazione prodotta dalla difesa, costituita da:
Tizio ricorre in Cassazione articolando più motivi. Con il primo — giudicato assorbente dalla Corte — deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 660 c.p., per omessa valutazione della reciprocità delle condotte moleste quale condizione di esclusione della tipicità del reato. In subordine, censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e l'erronea esclusione del beneficio della non menzione, fondato su un precedente relativo a una contravvenzione edilizia successivamente abrogata.
La Prima Sezione Penale annulla la sentenza con rinvio al Tribunale di Taranto in diversa composizione, ritenendo fondato il primo motivo.
La Corte enuncia il seguente principio di diritto:
«Non è configurabile il reato di molestie private di cui all'art. 660 cod. pen. allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, non ricorrendo in tal caso la condotta tipica connotata dalla "petulanza o altro biasimevole motivo" che permea l'elemento oggettivo del reato».
Il Tribunale aveva del tutto ignorato la documentazione difensiva — di «oggettiva evidenza» e percepibile ictu oculi dal testo del provvedimento — che attestava condotte del tutto speculari da parte della persona offesa, idonee sia a incidere sull'attendibilità della sua deposizione, sia a escludere la tipicità della condotta imputata a Tizio.
La Corte dichiara altresì inammissibile il motivo aggiunto relativo all'elemento soggettivo, depositato dalla difesa in data successiva: trattandosi di censura inedita e scollegata dai motivi originari — che riguardavano l'elemento oggettivo e la reciprocità delle condotte — i nuovi motivi non soddisfano il requisito della connessione funzionale con l'impugnazione principale richiesto dall'art. 585, comma 4, c.p.p.