I minori, nei giudizi che li riguardano, sono parti sostanziali e non formali

Con l'ordinanza n. 3159/2021 la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del ruolo del minore nell'ambito di un procedimento per il suo affidamento e collocamento presso uno dei genitori.

Giovedi 13 Maggio 2021

Il caso: Tizio ricorre per la cassazione del decreto con cui - in parziale accoglimento del reclamo proposto da Caia avverso il provvedimento del Tribunale di Treviso pronunciato in materia di affidamento e collocamento della figlia minore - la Corte di appello di Venezia ha disposto il collocamento della minore presso la madre, disponendone altresi' l'affidamento ai Servizi Sociali, a cui ha rimesso il compito di favorire gli incontri tra padre e figlia.

Il ricorrente lamenta in particolare:

a)  la violazione e falsa applicazione degli articoli 337 octies e 315 bis c.c., comma 3, e dell'articolo 336 bis c.p.c., e articolo 38 disp. att. c.c., e della normativa internazionale in materia di audizione dei minori, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3:

b) la Corte territoriale ha collocato la minore presso la madre in ragione della relazione dei Servizi Sociali depositata "in extremis dal difensore della madre" non provvedendo ad ascoltare la figlia, adempimento necessario a pena di nullita', secondo normativa nazionale ed internazionale (articolo 12 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo; articolo 6 Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con L. n. 77 del 2003), nelle procedure giudiziarie relative ai minori, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo la' dove, come nella specie, il mancato ascolto non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento del minore che ne possa giustificare l'omissione.

Per la Suprema Corte il motivo è fondato; sul punto vengono ribaditi i seguenti principi:

1) se pure in generale i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio, perche' la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge, essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori;

2) pertanto la tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante la previsione che il minore stesso deve essere ascoltato, e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del primo il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificarne l'omissione.

3)  l'audizione del minore ultradodicenne o di eta' inferiore L. n. 184 del 1983, ex articolo 15, come modificato dalla L. n. 149 del 2001, e' un atto processuale del giudice, il quale puo' stabilire, nell'interesse del minore stesso, modalita' particolari per il suo espletamento, comprendenti anche la delega specifica ad esperti, ma allo stesso non e' equiparabile l'assunzione del contributo del minore in maniera "indiretta", tramite le relazioni che gli operatori dei servizi sociali svolgono nell'ambito della loro ordinaria attivita'.

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