Mediazione: è valido l'invito del giudice alla mediazione senza indicare il termine di 15 giorni?

Con l’ordinanza n. 2775/2020, pubblicata il 6 febbraio 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità o meno del provvedimento con il quale il Giudice dispone l’avvio del procedimento di mediazione di cui all’art. 5, comma, 2 del decreto legislativo n. 28/2010, omettendo di indicare il termine per la sua instaurazione.

Martedi 11 Febbraio 2020

IL CASO: Nella vicenda esaminata dalla Suprema Corte, un avvocato avendo prestato attività di assistenza e consulenza in favore di una società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, depositava istanza di ammissione al passivo per il riconoscimento del proprio credito in via privilegiata ex art. 2751-bis del codice civile per la sorte ed in via chirografaria per le spese anticipate, alla cassa avvocati e all’IVA.

La domanda del legale veniva accolta.

Successivamente, in virtù della sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, terzo comma della legge fallimentare, nella parte in cui non richiama l’art. 2749 del codice civile in materia di estensione della prelazione anche agli interessi maturati su crediti assistiti dal privilegio generale e speciale, il legale depositava nella procedura concorsuale ricorso art. 101 della legge fallimentare chiedendo il riconoscimento anche delle suddette voci in via privilegiata.

Il Tribunale accoglieva la domanda del legale, disponendo l’ammissione in privilegio, ex art. 2751 bis del codice civile, anche degli interessi dovuti sul credito originariamente ammesso. La decorrenza degli interessi veniva, però, limitata dal Tribunale che accoglieva l’eccezione di prescrizione formulata dalla procedura concorsuale.

Avverso la sentenza del Tribunale veniva interposto appello dal legale e la Corte territoriale dichiarava il gravame improcedibile per non aver il legale ottemperato all’invito che era stato rivolto alle parti all’udienza di prima comparizione e reiterato alla successiva udienza, all’instaurazione della procedura di mediazione prevista dal decreto legislativo n. 28/2010.

Pertanto, il legale interponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, l’erroneità della decisione della Corte di Appello per aver dichiarato improcedibile l’appello da quest’ultimo interposto in quanto sia nel primo sia nel secondo invito ad avviare la procedura di mediazione non era stato indicato il termine entro il quale doveva essere avviata la suddetta procedura, né era stato fatto specifico richiamo all’articolo 5 del secondo comma del decreto legislativo n. 28/2010 né erano state rappresentate alle parti le conseguenze derivanti della mancata ottemperanza all’invio dell’attivazione della procedura.

LA DECISIONE: La Cassazione con la decisione in commento, ha rigettato il ricorso evidenziando che l’omessa indicazione, nel provvedimento del Giudice, di invito alle parti di avviare il procedimento di mediazione del termine fisso di 15 giorni di cui all’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 28/2010, potrebbe, tutta al più configurare una mera irregolarità formale, non essendo idonea a creare alcuna incertezza in capo alle parti.

La mancata indicazione nel provvedimento con il quale il Giudice invita le parti alla mediazione del termine per l’instaurazione del procedimento, secondo gli Ermellini, costituisce una mera irregolarità in quanto dal suddetto provvedimento si evince chiaramente l’intenzione del Giudice all’attivazione del procedimento.

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