Con l'ordinanza n. 25155 del 10 novembre 2020 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in merito alla individuazione del giudice competente a conoscere della domanda di risarcimento danni connessa ad un contratto di locazione e ai poteri del giudice di appello in relazione al procedimento di mediazione.
Venerdi 13 Novembre 2020 |
Il caso: Il Giudice di Pace di Milano accoglieva la domanda di risarcimento dei danni subiti da un immobile proposta da L.B., sua locatrice, nei confronti del conduttore S.E., che condannava quindi a pagare Euro 1320 oltre rivalutazione.
Il conduttore proponeva appello, cui controparte resisteva: il Tribunale di Milano accoglieva l'appello e rigettava la domanda risarcitoria, con condanna dell'appellata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio di merito.
L.B. Ricorre in Cassazione, censurando la sentenza di secondo grado nei seguenti termini:
a) il Tribunale ha errato nell'accogliere l'eccezione di incompetenza funzionale del Giudice di Pace trattandosi di causa locatizia: in realtà, la ricorrente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali che avrebbe arrecato il conduttore all'immobile di cui ella era locatrice oltre che proprietaria; quindi la causa era di competenza del Giudice di Pace per valore ai sensi dell'articolo 7 c.p.c., non essendo "in contestazione il rapporto di fatto sull'immobile (ovvero la locazione)";
b) il Tribunale ha errato laddove ha statuito che l'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 stabilisce che il giudice d'appello "può" - e quindi non deve - invitare le parti alla mediazione, e reputa che disporla nel caso in esame sarebbe stato contrario al principio della ragionevole durata del processo, essendo già stato espletato il primo grado del giudizio; per la ricorrente la norma presenta come incipit: "Fermo restando quanto previsto dal comma 1 -bis...": ne conseguirebbe che l'invio alla mediazione non sarebbe discrezionale neppure in appello, qualora si tratti di controversie annoverate appunto nel comma 1 bis dell'articolo, per cui la mediazione è obbligatoria, come la materia delle locazioni.
Per la Cassazione il ricorso è infondato e deve essere rigettato:
a) per quanto attiene al primo rilievo, si ribadisce che:
- ove la pretesa creditoria abbia la propria fonte in un rapporto locativo, trattandosi di materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale, resta comunque esclusa la competenza del giudice di pace, ancorché la pretesa riguardi un credito pecuniario di importo non eccedente i cinquemila Euro”;
- tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di pace, perché, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera dell'art. 49 del d.lgs. n. 51 del 1998, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita al tribunale;
b) in merito alla procedura di mediazione, la Corte osserva quanto segue:
- l'articolo 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 prevede per determinate materie l'esperimento del procedimento di mediazione quale "condizione di procedibilità della domanda giudiziale", stabilendo però che tale improcedibilità "deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza", tale ordinanza ne ha dedotto che "l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio del giudice, non oltre la prima udienza nel giudizio di primo grado";
- peraltro, permane al giudicante uno spazio di discrezionalità per inserire - e anche in appello -, sottraendola al potere dispositivo delle parti che ne esce pertanto limitato, la fase di mediazione quale soglia di procedibilità qualora reputi che le caratteristiche della controversia ne arrechino l'opportunità.