Mediazione obbligatoria: improcedibile senza l'avvocato

Il Tribunale di Torino con chiarisce quali siano le conseguenze processuali nell'ipotesi in cui la parte partecipi alla mediazione senza l'assistenza dell'avvocato.

Giovedi 21 Aprile 2016

Nell'ambito di un procedimento relativo all'invalidità e nullità parziale di un contratto di conto corrente, l'attore conveniva direttamente in giudizio la Banca senza esperire il previo tentativo di mediazione, in tale ipotesi obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010, vertendosi in materia bancaria.

Il Giudice rilevava d'ufficio il difetto della condizione di procedibilità e quindi rinviava ad altra udienza per l'espletamento della procedura di mediazione nei termini di legge.

Dalla lettura della sentenza si evince che l'attore, depositata la domanda di mediazione, interveniva all'incontro fissato dall'Organismo di conciliazione con il solo consulente ma senza l'assistenza di un avvocato.

L'attore successivamente depositava in giudizio il verbale della mediazione, conclusasi con esito negativo, e il convenuto eccepiva la improcedibilità della domanda avversaria in quanto nel procedimento di mediazione l'attore aveva partecipato senza l'assistenza di un avvocato, in violazione della normativa in materia.

Il Tribunale di Torino, con la sentenza in commento, accoglie l'eccezione del convenuto, dichiara improcedibile le domande di parte attrice e condanna l'attore al pagamento delle spese processuali.

Il Tribunale, nella motivazione, evidenzia che l'art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010 prevede che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”;

Alla luce della suddetta disposizione, quindi, per il tribunale di Torino il procedimento di mediazione esperito da parte attrice non può considerarsi validamente espletato in quanto è necessaria, per espressa previsione legislativa, l'assistenza di un avvocato per la validità stessa del procedimento.

Del resto, la circolare del 27 novembre 2013 del Ministero della Giustizia, prot. n. 1683229 alla sez. intitolata “avvocati e mediazione” specifica che l’art. 5 comma 1 bis, nel reintrodurre la c.d. mediazione obbligatoria, stabilisce altresì che nelle controversie riguardanti le materie ivi elencate, chi intende agire in giudizio deve preliminarmente esperire il procedimento di mediazione “assistito da un avvocato”.

La medesima circolare poi chiarisce che l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di c.d. mediazione obbligatoria (ivi compresa quella disposta dal giudice ex art. 5 comma 2), ma non anche nelle ipotesi di mediazione facoltativa.

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