La legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, sussiste anche quando costui si allontana per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno.
Mercoledi 27 Novembre 2024 |
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 30179 del 22 novembre 2024.
Il caso: Il Tribunale di Napoli, rigettava il ricorso ex art. 9 l. 898/1970 presentato da Tizio per essere esonerato dal versare all'ex coniuge Mevia l'assegno di Euro 5.000 stabilito nel corso del giudizio di divorzio per il mantenimento delle figlie, dato che la ex moglie, a suo dire, aveva perso la legittimazione passiva a ricevere tale assegno in quanto le giovani erano oramai divenute maggiorenni e non convivevano più con lei; per il Tribunale il conseguimento della laurea delle figlie non avesse trasformato la loro condizione di permanenza temporanea fuori sede.
La Corte d'appello di Napoli, a seguito del reclamo presentato da Tizio, rilevava che:
l'assenza di convivenza della madre con le figlie aveva determinato il venire meno della legittimazione della genitrice a chiedere e ottenere iure proprio il contributo per il mantenimento delle discendenti;
nel caso di specie l'età delle giovani, i percorsi intrapresi dalle stesse, conformi agli studi, nonché le esperienze lavorative e professionali svolte inducevano a ritenere che entrambe, verosimilmente, avrebbero potuto accedere ad altre esperienze lavorative qualificanti, in linea con le prospettive proprie del contesto familiare e dell'ambiente socio-economico nel quale erano inserite, per cui si doveva reputare che la residenza in Milano non potesse più essere considerata temporanea.
Mevia ricorre in Cassazione, lamentando che la Corte d'appello erroneamente ha escluso la legittimazione iure proprio e concorrente della madre a continuare a ottenere il contributo di mantenimento per le figlie maggiorenni in ragione del fatto che quest'ultime, per motivi di studio, trascorrono lunghi periodi non più presso la sua abitazione, ma nella città ove hanno svolto gli studi universitari e post universitari, senza considerare che la coabitazione è indice della permanenza di un più intenso legame di comunanza familiare tra il figlio maggiorenne e il genitore con cui questi abita e del fatto che è quest'ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del discendente e colui che provvede materialmente alle sue esigenze.
Per la Cassazione la censura è fondata:
a) la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio;
b) nel caso di specie, si trattava, quindi, di valutare non la prevalenza temporale dell'effettiva presenza di ciascuna delle figlie presso l'abitazione materna, quanto piuttosto se tale casa costituisse un punto di riferimento stabile al quale le giovani facevano sistematico ritorno in funzione della verifica del fatto che la Te. fosse la figura di riferimento per le figlie per il loro corrente sostentamento e colei che provvedeva materialmente alle loro esigenze.