L’opposizione a precetto non sana la mancata notifica del titolo esecutivo

Con la sentenza n. 21838/2025, pubblicata il 29 luglio 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla notifica del precetto senza la previa notifica del titolo esecutivo posto alla base dell’intimazione.

Giovedi 14 Agosto 2025

IL CASO: La vicenda esaminata dai giudici della Suprema Corte, nasce dell’opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.) promossa avverso un atto di precetto notificato sulla scorta di tre diversi decreti emessi dal Tribunale riguardanti il versamento dell’assegno di mantenimento in favore di un minorenne.

Con l’opposizione, che era stata proposta sia dal debitore principale sia dal terzo acquirente di un immobile gravato da ipoteca a garanzia di tali crediti, gli opponenti deducevano la mancata notifica dei titoli esecutivi, l'omessa indicazione nell’atto di precetto della data di notifica degli stessi e la mancanza della formula esecutiva su sui titoli azionati.

L’opposizione veniva rigetta dal Tribunale, il quale pur avendo accertato l’effettiva sussistenza di vizi procedurali denunciati dagli opponenti (la notifica di un titolo dopo il precetto e l'assenza di formula esecutiva su un altro) riteneva che tali irregolarità non avessero impedito al precetto di raggiungere il suo scopo e che gli opponenti non avessero allegato né provato un concreto pregiudizio al loro diritto di difesa.

Pertanto, gli opponenti investivano della questione la Corte di Cassazione la quale ha accolto il ricorso con rinvio della causa al Tribunale di provenienza, nella persona di diverso magistrato.

Gli Ermellini, nel decidere, hanno osservato che:

1. i vizi meramente formali del precetto (es. difformità dal modello legale) sono sanabili nel caso in cui l'atto ha comunque raggiunto i suoi scopi: avvisare il debitore della pretesa, consentirgli di identificare il credito, la sua fondatezza e predisporsi all'adempimento;

2. i vizi procedurali (es. mancato compimento di un atto che deve precedere il precetto) sono irrilevanti solo se non hanno concretamente pregiudicato la posizione della controparte;

3. Il pregiudizio al diritto di difesa non deve essere sempre allegato e provato. Esso si presume esistente (in re ipsa) in tutti i casi in cui l'errore procedurale abbia privato la parte di una facoltà, di una scelta o di un termine a difesa.

In virtù dei suddetti principi, l'omessa notifica del titolo esecutivo prima del precetto (art. 479 c.p.c.), hanno evidenziato i giudici di legittimità, configura non un vizio formale dell'atto, ma un vizio procedurale che arreca un vulnus autoevidente al diritto di difesa del debitore.

Lo scopo della notifica del titolo esecutivo al debitore, infatti, è quello di consentire a quest’ultimo di verificare l'esistenza e la correttezza del titolo stesso, al fine di apprestarsi ad ottemperare all'intimazione o, in alternativa, a contestarla. Dall’omessa notifica del titolo ne deriva che il precetto diventa littera sine spiritu: una mera declamazione del creditore.

Come affermato dal granitico orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità, la nullità derivante dall’omessa notifica del titolo esecutivo non è sanabile per il raggiungimento dello scopo attraverso la proposizione dell'opposizione, in quanto la sanatoria può rimediare a un'attività svolta in modo nullo, ma non può supplire al mancato svolgimento di un'attività dovuta per legge.

Il fatto che il debitore proponga opposizione al precetto dimostra solo la conoscenza dell’intimazione, ma non sana la mancata conoscenza del titolo, che è il fondamento stesso della pretesa esecutiva.

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