Locazione : la mancata registrazione del contratto non è causa di nullità dello stesso

Martedi 16 Aprile 2019

Con la Sentenza n. 75/2019 il Tribunale di Rieti conferma l'indirizzo giurisprudenziale che esclude la nullità del contratto di locazione non registrato o tardivamente registrato.

Richiamando il consistente filone giurisprudenziale del Giudice di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civile, sentenza del 09/10/2017, n. 23601; Corte di Cassazione, Sez. III, n. 10498 del 28/4/2017; Cass. Civ., sez. III, n. 6009/2018), il Tribunale reatino, pronunciando la infondatezza della eccezione di nullità formulata dal conduttore moroso in un giudizio di sfratto ( il quale aveva dedotto che il contratto era stato registrato dopo lungo periodo dalla sua stipula ) ha statuito che il contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, contenente ab origine l’indicazione del canone realmente pattuito (e, dunque, in assenza di qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della I. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza “ex tunc”, atteso che il riconoscimento di una sanatoria “per adempimento” è coerente con l’introduzione nell’ordinamento di una nullità (funzionale) “per inadempimento” all’obbligo di registrazione.”

 

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