Liquidazione equitativa del danno: è una regola di diritto, non una scorciatoia sulla prova

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: sentenza n. 3029 del 22/09/2026.
A cura della Redazione.

Risarcimento danni: il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha stabilito che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è un giudizio di diritto, non una decisione secondo equità, ma presuppone l'impossibilità o la particolare difficoltà di provare il danno; se il danno è quantificabile, anche con CTU, va liquidato sulla base degli accertamenti.

Mercoledi 28 Ottobre 2026

La decisione si segnala perché chiarisce i limiti di operatività dell'art. 1226 c.c.: una volta provato l'an, il giudice è tenuto a quantificare il danno con gli strumenti probatori disponibili e può ricorrere all'equità solo quando la prova del quantum sia impossibile o particolarmente difficile.

La pronuncia ribadisce inoltre la distinzione tra equità giudiziale e giudizio di equità del giudice di pace, con effetti sul perimetro dei motivi di appello, e precisa il valore probatorio del semplice preventivo di riparazione.

La vicenda processuale

Tizio, ciclista, aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti dalla propria bicicletta da corsa in carbonio a seguito di un sinistro stradale, domandando circa 5.100 euro oltre rivalutazione e interessi nei confronti di Caio, proprietario dell'auto, e della compagnia assicuratrice Alfa spa.

Il giudice di pace aveva accolto la domanda, riconoscendo la responsabilità esclusiva di Caio, ma aveva liquidato il danno in via equitativa nella somma complessiva di 1.500 euro, interessi compresi. Sull'an, sulla dinamica del sinistro e sull'esistenza dei danni non vi è stata impugnazione: su tali capi si è quindi formato il giudicato interno e l'appello ha riguardato solo il quantum.

I motivi di appello

Tizio ha impugnato la sentenza deducendo:

  • che il giudice di pace avrebbe deciso la causa secondo equità e non secondo diritto, nonostante il valore della domanda superasse il limite di legge per il giudizio di equità;
  • che il ricorso al potere equitativo era illegittimo, perché il danno era determinabile nel suo ammontare effettivo grazie al preventivo di riparazione prodotto in giudizio;
  • che mancava l'esposizione del percorso logico seguito per la liquidazione e che erano state disattese, senza motivazione, le richieste di consulenza tecnica.

Gli appellati sono rimasti contumaci.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha respinto il primo motivo e accolto il secondo nei limiti di seguito indicati.

Equità giudiziale e decisione secondo equità. Il giudice di pace non aveva deciso secondo equità, ma aveva liquidato equitativamente un danno già accertato secondo diritto. Il Tribunale richiama l'orientamento della Cassazione secondo cui:

  • il potere di cui all'art. 1226 c.c. non coincide con il giudizio secondo equità di cui all'art. 114 c.p.c.;
  • esso non dipende dalla richiesta delle parti, rientrando nei poteri generali del giudice ex art. 115 c.p.c., e dà luogo a un giudizio di diritto, caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa;
  • riguarda non il «se» della risarcibilità ma il «quanto», ed è un criterio di chiusura del sistema.

Nel caso concreto, inoltre, il valore della domanda superava la soglia di legge per il giudizio di equità del giudice di pace: la sentenza era quindi comunque da qualificare come pronunciata secondo diritto.

I presupposti della liquidazione equitativa. Il secondo motivo è stato accolto perché il ricorso all'art. 1226 c.c. presuppone l'impossibilità, o l'estrema difficoltà, di provare il danno nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto. Secondo il Tribunale:

  • il solo preventivo di riparazione non è prova sufficiente dell'entità del danno: è una mera valutazione, tanto più se redatto senza contraddittorio, non confermato dal suo autore e privo di prova della conformità dei prezzi ai listini;
  • tuttavia, nel caso di specie il quantum era determinabile sulla base delle fotografie del bene danneggiato, mai contestate, tanto che il giudice d'appello ha disposto una consulenza tecnica che ha potuto stimare danno e valore del mezzo pur senza esaminarlo (la bicicletta non era più in possesso dell'attore);
  • mancando il presupposto della difficoltà probatoria, la liquidazione equitativa non era legittima e il danno andava determinato con i risultati dell'accertamento tecnico, ritenuti pienamente condivisibili per coerenza logica e completezza.

Riparazione antieconomica e risarcimento per equivalente. La consulenza ha quantificato il costo di riparazione in 2.244,51 euro oltre IVA, a fronte di un valore commerciale del mezzo, all'epoca del sinistro, di 1.550 euro. Richiamando il consolidato orientamento della Cassazione, il Tribunale ha affermato che, quando la somma necessaria alla riparazione supera notevolmente il valore di mercato del bene, il risarcimento va liquidato per equivalente, cioè nel valore di mercato. Una riparazione così costosa sarebbe infatti eccessivamente onerosa per il danneggiante e determinerebbe un ingiusto arricchimento del danneggiato (art. 2058 c.c.).

Rivalutazione e interessi. Trattandosi di credito risarcitorio, spettano gli interessi legali dal fatto, calcolati non sulla somma attualizzata ma su quella originaria, rivalutata anno per anno. Il Tribunale ha precisato che l'impugnazione sulla quantificazione del danno consente al giudice d'appello di rivalutare anche gli interessi, senza che possa invocarsi il giudicato sulla misura già attribuita. L'importo di 1.550 euro, devalutato alla data del sinistro, è risultato pari a 1.255,06 euro; gli interessi maturati, pari a 175,78 euro, portano il totale a 1.725,78 euro, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.

Il principio di diritto

La liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. non è una decisione secondo equità ma un giudizio di diritto, attinente al «quantum» e non all'«an» della risarcibilità; essa costituisce un criterio di chiusura, utilizzabile solo quando il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare o la prova sia particolarmente difficile. Se il danno è quantificabile, ad esempio mediante documentazione fotografica e consulenza tecnica, il giudice deve determinarlo in base agli elementi acquisiti; e quando il costo di riparazione supera notevolmente il valore di mercato del bene, il risarcimento va liquidato per equivalente, nel valore di mercato.

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