La password memorizzata sul pc non autorizza a leggere le email dell'ex

La Sezione Penale della Corte di Appello di Taranto con la sentenza n. 24 dell'aprile 2016 si pronuncia su un caso di violazione della corrispondenza da parte di un coniuge mediante accesso alla casella di posta elettronica dell'altro coniuge.

Lunedi 18 Luglio 2016

Nel caso in esame il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, affermava la penale responsabilità della sig.ra Ma. in ordine al reato di cui all'art. 616 c.p "poiché prendeva cognizione e rivelava, producendole nel giudizio di separazione, corrispondenza informatica in data 25/1/2011, 26/1/2011 destinata al coniuge, sig.Vi., sul suo indirizzo di posta elettronica, dopo che era intervenuta la separazione "di fatto".

Infatti dall'istruttoria era stato accertato che il marito aveva lasciato la casa coniugale nel dicembre 2010.

L'imputata proponeva appello avverso la sentenza di primo grado eccependo la insussistenza del reato in quanto:

- ella era in possesso delle password del marito e dunque implicitamente autorizzata a leggere una corrispondenza, che quindi non poteva considerarsi chiusa: in particolare, precisava l'imputata, ella era riuscita ad entrare nella casella di posta elettronica del marito sfruttando i precedenti accessi effettuati dallo stesso marito tramite il suo computer, sul quale era stato istallato un programma che consentiva di memorizzare le password già digitate;

- le e-mail peraltro si visualizzavano automaticamente con l'accensione del computer;

- la utilizzazione di dette e-mail sarebbe stata comunque consentita per far valere in giudizio un proprio diritto;

La Corte di Appello, nel respingere l'impugnazione e nel confermare la penale responsabilità della imputata, osserva che:

1) non è ravvisabile una autorizzazione implicita ad accedere alla posta elettronica del marito in quanto il possesso da parte della ex moglie della password di accesso non è stato frutto di una rivelazione volontaria, ma il risultato di una operazione di memorizzazione eseguita dal computer della imputata all'atto del suo utilizzo da parte del marito ed avvenuta all'insaputa dello stesso;

2) la corrispondenza informatica del coniuge di cui l'imputata ha preso cognizione per poi produrla nel giudizio di separazione, deve considerarsi chiusa poiché l'accesso che la memorizzazione della password ha consentito, per così dire, in automatico alla ex moglie, ha riguardato solo la casella di posta elettronica e non già le singole mail la cui lettura è stata resa possibile solo da una ulteriore operazione consistita nel cliccare sul singolo messaggio;

3) non è apprezzabile alcuna esigenza difensiva dell'imputata in relazione alle mail in questione la cui produzione nel giudizio di separazione risulta priva di una giusta causa e del tutto gratuita.

Testo della sentenza

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