Interessi sul deposito cauzionale nella locazione: da quando decorre la prescrizione

La Corte d'Appello di Bologna con la sentenza del 3 ottobre 2025 ha chiarito da quando comincia a decorrere la prescrizione quinquennale del credito relativo agli interessi maturati sul deposito cauzionale nel contratto di locazione.

Mercoledi 26 Novembre 2025

Il caso: il Tribunale di Reggio Emilia, in accoglimento del ricorso ex art. 447 bis cpc proposto dalla Delta srl, condannava Mevia e Caia a pagare alla ricorrente euro 4.881,46 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo: di tale importo, euro 4.832,66 erano dovuti a titolo di interessi maturati, sul deposito cauzionale consegnato dalla conduttrice a parte locatrice, dal momento della conclusione del primo contratto di locazione in data 10.4.1984 sino al 4.7.2023 -al netto di euro 9,59, debito rimesso ex art. 1236 cc 1'8.11.2018 relativamente alla precedente annualità di interessi-, mentre euro 48,80 erano dovuti a titolo di rimborso delle spese di mediazione.

Per il Tribunale la prescrizione quinquennale del credito relativo agli interessi maturati sul deposito cauzionale inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto, e che, conclusi nel tempo fra le parti n. 5 contratti di locazione (segnatamente nel 1984, nel 1994, nel 1998, nel 2010 e nel 2021), i primi 4 andassero considerati alla stregua di un unico rapporto, talché a partire dalla risoluzione per mutuo consenso del quarto contratto in data 28.7.2021, il termine di prescrizione non era maturato.

La Corte Distrettuale, accogliendo le deduzioni delle appellanti Mevia e Caia, osserva quanto segue:

a) l'art. 11 della legge 392/1978 afferma che gli interessi legali non solo maturano annualmente sul deposito cauzionale, che è dunque fruttifero, ma anche che essi devono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno;

b) se è vero che il deposito cauzionale versato dal conduttore ha carattere di pegno irregolare, in quanto la somma di denaro che lo costituisce passa in proprietà del locatore, mentre il conduttore ha in relazione ad essa un diritto di credito solo dal momento in cui, venuta meno la funzione del deposito, può chiederne la restituzione, alla regola generale, per la quale gli interessi sulla cauzione vanno versati quando va restituito il deposito irregolare, deroga espressamente l'art. 11 cit. (come anche, in precedenza, l'art. 9 L.833/69: così Cass. 1564/76) stabilendo invece il diritto del conduttore di ricevere, e dunque di vedersi "corrisposti" alla fine di ogni anno gli interessi sul deposito cauzionale;

c) poiché alla fine di ogni anno del rapporto di locazione il conduttore ha dunque diritto a ricevere gli interessi, è dalla fine di ogni anno che può essere fatto da lui valere il diritto alla loro corresponsione, e, in mancanza di esercizio, ai sensi dell'art. 2935 cc inizia a decorrere il relativo termine di prescrizione;

d) nel caso in esame, risultano allora prescritti gli interessi sul deposito cauzionale previsto nei vari contratti di locazione succedutisi nel tempo fra le parti, maturati anteriormente al 12.1.2018, dovendo individuarsi il primo atto interruttivo della prescrizione, come riconosciuto espressamente dalle appellanti, nella mail del legale della Delta srl del 12.1.2023: risulta dunque dovuto dalle locatrici complessivamente l'importo di euro 218,60, in luogo della maggior somma indicata dal Tribunale, oltre interessi legali come da statuizione del primo giudice.

Risorse correlate:


Pagina generata in 0.005 secondi