Incidenti causati da animali selvatici: quando l’ente proprietario della strada e’ responsabile

Con l’ordinanza n. 4004/2020, pubblicata il 18 febbraio 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata su quando è configurabile la responsabilità dell’ente proprietario della strada per i danni subiti dagli automobilisti a seguito di incidenti con animali selvatici che attraversano improvvisamente la strada e sulla prova che deve essere fornita dal soggetto danneggiato.

Venerdi 28 Febbraio 2020

IL CASO: La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione trae origine dal giudizio promosso da un centauro nei confronti della Provincia al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti a causa dell’investimento di un capriolo che aveva invaso la strada nel mentre percorreva una strada di proprietà della convenuta a bordo della propria moto.

Nell’impatto l’animale era stato tranciato in due pezzi, mentre il centauro caduto dal veicolo finiva contro il guard rail, provocandosi gravi lesioni, con conseguente perdita di un arto inferiore.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la domanda del centauro che, pertanto, interponeva ricorso per Cassazione.

Nel caso esaminato, secondo la Corte d’Appello, non era configurabile un concreto comportamento colposo dell'ente pubblico, ai sensi dell’art. 2043 c.c., in relazione alla detenzione della strada.

I Giudici di secondo grado, ritenevano irrilevante l'assenza di segnaletica nel tratto di strada dove si era verificato il sinistro, non ravvisando la violazione da parte dell’ente proprietario della strada di un obbligo specifico di predisporre misure (come ad esempio, un guard rail senza interruzioni, appositi segnalatori acustici, ect.), atte a scongiurare il sinistro in mancanza di una situazione di concreto rischio di presenza, sul luogo dell'impatto, di un numero rilevante e incontrollato di animali selvatici.

Nel proporre il ricorso in Cassazione, il centauro deduceva, fra l’altro, l’erroneità della sentenza impugnata non avendo essa adeguatamente valutato che l'apposizione di un cartello di pericolo, come anche l'apposizione di altri dissuasori, (i catadiottri antiselvaggina o segnalatori acustici), o di un guard rail continuo nel tratto di strada dove si era verificato il sinistro, sarebbero tutte misure di prevenzione che, se adottate, avrebbero potuto contenere il rischio di impatto violento con animali selvatici per i veicoli circolanti.

LA DECISIONE: Gli Ermellini hanno accolto il ricorso con rinvio alla Corte di Appello, in diversa composizione, ribadendo l’orientamento secondo il quale "la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della L. n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 80 del 08/01/2010, Rv. 610868-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21395 del 10/10/2014, Rv. 632728-01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18952 del 31/07/2017).

Secondo i giudici di legittimità,

  1. la responsabilità della P.A. in materia, in realtà, non è equiparabile a quella inerente al controllo sugli animali di cui si abbia una custodia o detenzione;

  2. la Corte di merito, nel considerare la responsabilità della P.A., si è opportunamente posta in questa diversa prospettiva, rilevando che il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione, essendo lo stato di libertà della selvaggina, è incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della P.A non è risarcibile ex art. 2052 c.c.;

  1. anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 157 del 1992, la responsabilità della pubblica amministrazione correlata ai comportamenti degli animali selvatici nel territorio di competenza va valutata entro la cornice del danno aquiliano, ex art. 2043 c.c., con la conseguenza che incombe sul soggetto danneggiato l’onere di provare la condotta colposa dell'ente pubblico causalmente efficiente rispetto al danno provocato dall'animale (anche dopo l'entrata in vigore della Legge n. 157 del 1992, essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della P.A., in tema di responsabilità extracontrattuale il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non tanto ex art. 2052 c.c., bensì in forza dell'art. 2043 c.c.;

  2. ai fini della configurabilità della responsabilità dell’amministrazione pubblica occorre valutare caso per caso se via stata o meno una violazione di un precetto da parte di quest’ultima, che le imponeva di tenere una condotta di cautela e di salvaguardia dei soggetti fruitori della strada, certamente non correlata all'obbligo generale di protezione e gestione della fauna, ma alla situazione di rischio di attraversamento della fauna in concreto sussistente in quel territorio.

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