Il difensore ammalato ha l'obbligo di nominare un sostituto processuale?

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41432/2016 risolvono un contrasto giurisprudenziale in tema di sostituzione processuale per impedimento del difensore per gravi motivi di salute.

Mercoledi 19 Ottobre 2016

Nel caso in esame, la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della decisione di primo grado, ribadito il giudizio di penale responsabilità degli imputati per i reati di cui agli artt. 455 e 640 c.p.,, riconosceva loro le circostanze attenuanti generiche e, con la già ritenuta continuazione e con la diminuente per il rito, rideterminava in un anno di reclusione e 600 Euro di multa la pena inflitta a ciascuno di essi.

Il difensore degli imputati proponeva ricorso per cassazione eccependo la violazione del diritto di difesa conseguente alla erronea applicazione dell'art.484 c.p.p., in relazione all'art. 420 ter c.p.p., per avere la Corte di appello rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza, avanzata dal difensore di fiducia, a causa dell'impedimento a parteciparvi, tempestivamente comunicato, dovuto a malattia, sull'assunto che non erano state indicate le ragioni determinanti l'impossibilità di nominare un sostituto processuale, considerato un obbligo per il difensore.

La Quinta Sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato, lo rimetteva alle Sezioni Unite per la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale attinente al rispetto del diritto di difesa: sul tema della nomina di un sostituto processuale ai sensi dell'art. 102 c.p.p., in caso di impossibilità a comparire del difensore per legittimo impedimento, si contrappongono due differenti filoni giurisprudenziali.

1) secondo l'orientamento prevalente, in tema di impedimento a comparire del difensore (art. 420 ter c.p.p., comma 5), l'onere di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni dell'omessa nomina ricade sul difensore solo nel caso in cui quest'ultimo deduca un impedimento dovuto a concomitanza con altro impegno professionale, non sussistendo invece, in quanto non previsto da alcuna disposizione di legge, quando l'impedimento, non prevedibile e non evitabile, sia costituito da serie ragioni di salute, comunicate all'organo giudicante e debitamente documentate (c.f.r. Sez. 6, n. 7997 del 17/06/2014);

2) secondo un diverso orientamento recentemente affermatosi, l'obbligo di nominare un sostituto ex art. 102 c.p.p., sussiste anche quando l'impedimento dedotto sia costituito da serie ragioni di salute dello stesso difensore (c.f.r. Sez. F, n. 35263 del 22/07/2014).

La Corte di Cassazione, nel ritenere fondato il ricorso, svolge le seguenti considerazioni:

- nel vigente codice di rito è prevista la partecipazione dell'accusa e della difesa, su un piano di parità e in ogni stato e grado, al fine di garantire un "processo di parti";

- l'intervento del difensore integra una attività di "partecipazione" e non di mera "assistenza", essendo egli impegnato, al pari del pubblico ministero, nella ricerca, individuazione, proposizione e valutazione di tutti gli elementi probatori e nell'analisi della fattispecie legale;

- l'effettività della difesa non può essere pertanto ridotta ad una mera formale presenza di un tecnico del diritto che, per mancanza di significativi rapporti con le parti o per il ridotto tempo a disposizione, non sia in grado di padroneggiare adeguatamente il materiale di causa;

Alla luce di tale ragionamento la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:

"Il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile non ha l'onere di designare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell'omessa nomina".

Le Sezioni Unite, infine, in risposta al quesito “se il suddetto principio di diritto si applichi anche nel giudizio camerale di appello di cui all'art. 599 c.p.p., comma 1", mutando il precedente orientamento, ritengono che il combinato disposto dell'art. 127 c.p.p., comma 3, art. 443 c.p.p., comma 4, e art. 599 c.p.p., implichi, anche nei procedimenti di appello in camera di consiglio (a seguito di rito abbreviato svoltosi in primo grado), la rilevanza del legittimo impedimento del difensore di fiducia, che abbia deciso di parteciparvi ma sia stato impossibilitato a comparire per causa di forza maggiore, evento o malattia imprevisti e imprevedibili.

Cassazione penale Sez. Unite, Sentenza n. 41432

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