Genitori separati: sì alla scuola religiosa se garantisce al figlio continuità ambientale ed educativa

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n.21553/2021 affronta la complessa questione dell' istruzione dei figli di coppia separata allorchè sussista un contrasto tra i genitori se far proseguire gli studi dei figli presso una scuola privata religiosa in luogo di una scuola pubblica.

Mercoledi 8 Settembre 2021

Il caso: il Tribunale di Genova dichiarava la separazione dei coniugi Tizio e Caiae, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori; nel corso dello stesso 2018, tra i genitori insorgeva contrasto circa le modalità di prosecuzione del percorso scolastico dei minori: la madre intendendo far loro continuare gli studi presso una scuola privata, di “impostazione religiosa cristiana” e da questi già frequentata negli anni precedenti; il padre preferendo, invece, dar loro una educazione di “ispirazione laica e pluralista”, con correlata iscrizione a una scuola pubblica.

Non componendosi il contrasto, Tizio presentava ricorso ex art. 709 ter cod. proc. civ. avanti al Tribunale di Genova, chiedendo di essere autorizzato a iscrivere autonomamente i figli presso la scuola pubblica ovvero di assumere direttamente il giudice la medesima decisione.

Nel costituirsi per resistere al ricorso, Caia presentava anche domanda riconvenzionale, intesa a ottenere l'iscrizione della figlia ad un corso di ginnastica artistica e del figlio a una scuola di calcio.

Il Tribunale rigettava il ricorso e dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali; sul punto osservava che:

a) la permanenza dei minori presso la scuola privata già frequentata risponde al loro precipuo interesse, specie in ragione dell' “attuale momento di disorientamento” degli stessi, come “legato alla recente separazione dei genitori, nonché dell'inopportunità di un cambiamento repentino di scuola dopo l'inizio dell'anno scolastico”;

b) quanto alle iscrizioni, queste possono essere fatte a prescindere dall'opposizione paterna, al di là della problematica relativa all'eventuale legittimità del rifiuto paterno di concorrere alle spese.

La Corte d'Appello respingeva il reclamo proposto da Tizio, confermano le argomentazioni del giudice di primo grado, rilevando, tra l'altro, che il reclamante aveva in passato condiviso la scelta di iscrizione dei figli nella scuola privata oggi frequentata.

Tizio ricorre in Cassazione, che, nell'affrontare la questione della scelta delle modalità di svolgimento del percorso scolastico dei figli minori, osserva quanto segue:

1) preliminarmente per la Corte è irrilevante la circostanza che il padre avesse in precedenza (prima della separazione, cioè) avallato la decisione di fare studiare i figli presso un istituto confessionale; in effetti, una simile osservazione potrebbe prendere peso solo ove si ritenesse in concreto ritorsivo, ovvero capriccioso, il sopravvenuto mutamento di opinione di uno dei genitori: secondo una prospettiva di lettura, tuttavia, a cui per il caso in esame i giudici del merito non hanno accennato;

2) premesso ciò, la Corte ricorda che in materia di scelte riguardo ai figli, criterio guida, informante delle decisioni sia – non possa non essere - quello del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata: pertanto, in caso di conflitto genitoriale, il perseguimento dell'interesse del minore può comportare anche l'adozione di provvedimenti, relativi all'educazione religiosa, contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo;

3) la Corte distrettuale si è quindi conformata ai principi appena richiamati: la scelta così compiuta non risponde a una ipotetica predilezione della Corte per una scuola confessionale, a discapito di quella pubblica; dipende,invece, dall'acuito bisogno dei minori di avere - nel frangente – una continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa;

4) peraltro, il provvedimento del giudice genovese, se conculca nell'attuale il diritto del genitore di fornire ai figli un'educazione aconfessionale e di tensione pluralista, non comporta tuttavia una compromissione definitiva, ovvero “non rimediabile”, del medesimo: infatti, a fronte di un contrasto genitoriale che, in materia di educazione dei figli, appare radicale, il giudice di appello ha assunto una determinazione che ha un'efficacia temporale circoscritta allo svolgimento dei cicli scolastici che attualmente i due bambini frequentano (la scuola primaria e la scuola d'infanzia).

DECISIONE: rigetto del ricorso con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

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