Frode assicurativa: il termine per la querela e la procedura ex art. 148 Codice delle Assicurazioni

A cura della Redazione.

In tema di frode alle compagnie assicuratrici (art. 642 c.p.), la Cassazione nella sentenza n. 7247/2026 ha stabilito che, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148 d.lgs. 209/2005, il termine ordinario di tre mesi per proporre querela decorre dallo spirare dei trenta giorni dall'obbligatoria comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro.

Mercoledi 20 Maggio 2026

La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di decorrenza del termine per proporre querela nei reati di frode assicurativa.

La Corte ribadisce che l'attivazione della procedura amministrativa di cui all'art. 148 del Codice delle Assicurazioni private incide sul dies a quo del termine, ancorandolo alla scadenza dei trenta giorni dalla comunicazione di avvio degli approfondimenti: un presupposto che la difesa è onerata di dedurre specificamente, indicando se e quando tale comunicazione sia stata inviata all'interessato.

La vicenda e i giudizi di merito

Tizio veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano per il reato di cui all'art. 642 c.p., contestatogli per aver denunciato falsamente tre sinistri mai avvenuti allo scopo di ottenere l'indennizzo dalla compagnia assicurativa Alfa s.p.a. Il Tribunale lo dichiarava colpevole. La Corte d'Appello di Milano confermava integralmente la condanna, ritenendo completa l'istruttoria svolta in primo grado e rilevando, tra l'altro, che la querela era stata presentata tempestivamente e che la condotta dell'imputato — caratterizzata da reiterazione e sistematicità — non consentiva di accordare né le attenuanti generiche né i benefici della sospensione condizionale della pena.

I motivi del ricorso per cassazione

Avverso la sentenza d'appello Tizio proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi:

  • erronea qualificazione giuridica del fatto, per insussistenza degli elementi costitutivi del reato in quanto i sinistri si sarebbero effettivamente verificati;
  • illegittimo rigetto, in sede di giudizio abbreviato, della richiesta di ammissione di due consulenze tecniche d'ufficio provenienti da paralleli giudizi civili, ritenute dalla difesa dirimenti;
  • difetto della condizione di procedibilità per tardività della querela, in tesi già scaduta alla data del 19 marzo 2020;
  • carenza dell'elemento soggettivo del reato, stante la reale verificazione dei sinistri;
  • violazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

La decisione della Cassazione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso in tutti i suoi motivi.

Sul primo e quarto motivo, la Corte rileva che entrambi sono generici e diretti a una rivalutazione del merito probatorio, inammissibile in sede di legittimità; il ricorrente si è limitato ad affermare in modo apodittico che i sinistri si sarebbero verificati, senza indicare i precisi termini della prospettata riqualificazione giuridica.

Sul secondo motivo, la difesa non aveva dedotto specificamente — né in appello né in cassazione — l'indispensabilità delle consulenze tecniche civili ai fini della decisione. La Corte d'appello aveva peraltro motivato adeguatamente l'inutilità di qualsiasi perizia di compatibilità, rilevando che l'autovettura avrebbe subito, nell'arco di sei mesi, almeno cinque urti per nessuno dei quali era dimostrabile la riconducibilità ai sinistri contestati.

Sul terzo motivo — relativo alla tempestività della querela — la Cassazione enuncia il principio di diritto richiamando il proprio orientamento già espresso dalla Seconda Sezione:

In tema di frode alle compagnie assicuratrici, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), il termine ordinario di tre mesi per proporre querela — previsto dall'art. 124 c.p. — decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dall'obbligatoria comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro.

Nel caso concreto, la Corte rileva un duplice difetto di specificità del motivo: la difesa non aveva indicato se la procedura ex art. 148 fosse stata effettivamente attivata, né aveva dedotto quando la comunicazione di avvio degli approfondimenti fosse stata inviata all'interessato — elementi entrambi imprescindibili per il corretto calcolo del termine. Nel caso in esame, peraltro, la querela risultava presentata entro tre mesi dalla data di deposito della relazione dell'agenzia investigativa incaricata, che costituiva il momento di conoscenza certa del reato da parte del querelante.

Sul quinto motivo, la Corte conferma la motivazione della Corte d'appello che aveva negato le attenuanti generiche — e i benefici degli artt. 163 e 175 c.p. — richiamando la reiterazione e la sistematicità della condotta, indici di una scelta professionale e non di un fatto occasionale, tali da impedire un giudizio prognostico favorevole.


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