Figlio maggiorenne con lavoro part-time: l'onere della prova del mantenimento grava sul figlio

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: sentenza n. 2966/2026.

Mantenimento del figlio maggiorenne: il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha stabilito che spetta a chi chiede l'assegno provare l'impegno nella formazione e nella ricerca di lavoro; un impiego part-time di due ore al giorno, senza studi in corso, non basta e il contributo paterno è revocato.

Venerdi 23 Ottobre 2026

La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di mantenimento dei figli maggiorenni, valorizzando il principio di autoresponsabilità e la ripartizione dell'onere della prova.

Sul piano processuale, la decisione mostra quanto sia insufficiente, per resistere a una domanda di revoca dell'assegno, una difesa fondata su allegazioni generiche di redditi modesti. Emerge inoltre il rilievo, in senso probatorio, di elementi come l'abbandono degli studi, l'assenza di percorsi formativi e la mancata dimostrazione di una ricerca attiva di lavoro.

Il caso

Dopo il divorzio, il padre (Tizio) era tenuto a versare un contributo di mantenimento di 450 euro mensili a favore della figlia (Caia), all'epoca minorenne. Anni dopo, Tizio ha chiesto al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio, domandando la revoca integrale dell'assegno o, in subordine, la sua riduzione.

A sostegno della domanda, ha dedotto che:

  • la figlia aveva interrotto gli studi e intrapreso un'attività lavorativa, raggiungendo una propria autonomia economica, mai comunicata al padre;
  • le proprie capacità economiche si erano ridotte in modo significativo dopo la nascita di un secondo figlio, affetto da disturbo dello spettro autistico e bisognoso di continui interventi specialistici.

La madre (Mevia) e la figlia, costituitesi in giudizio, si sono opposte deducendo che l'indipendenza economica non era stata raggiunta per cause non imputabili alla ragazza: occupata solo per brevi periodi, aveva percepito per pochi mesi l'indennità di disoccupazione, mentre la madre lamentava a sua volta una retribuzione mensile di soli 800 euro come cameriera. Hanno inoltre contestato la richiesta del padre di versare l'eventuale contributo direttamente alla figlia.

In via provvisoria e urgente, il giudice relatore aveva già ridotto l'assegno a 300 euro. Il pubblico ministero ha concluso per la conferma di tale provvedimento. In sede di decisione collegiale, il Tribunale è andato oltre, revocando del tutto il contributo.

La decisione del Tribunale

Il Collegio ha ricostruito anzitutto la posizione lavorativa della figlia, ormai ventiduenne: dalle stesse difese delle resistenti risultava un rapporto di lavoro part-time di sole due ore al giorno, successivo a una perdita involontaria di precedenti occupazioni.

Richiamando Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020, il Tribunale ha poi sviluppato il proprio ragionamento attraverso i seguenti passaggi:

  • raggiunta la maggiore età, il diritto al mantenimento non è più automatico: si presume l'idoneità al reddito e il mantenimento ulteriore può essere riconosciuto solo se ne ricorrono i presupposti, che devono essere provati;
  • in forza dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova, e ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere grava su chi richiede l'assegno e non sul genitore obbligato, che non deve dimostrare la raggiunta indipendenza economica del figlio;
  • chi chiede il mantenimento deve provare, anche per presunzioni, non solo la mancanza di indipendenza economica, ma anche di essersi impegnato con ogni sforzo nella propria preparazione professionale o tecnica e di aver operato con pari impegno nella ricerca di un lavoro;
  • l'obbligo non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, cioè fino al completamento del percorso formativo, nel rispetto di capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio; non esiste un'età fissa, perché tutto dipende dal percorso scelto e dalle difficoltà di inserimento in quel settore;
  • la giurisprudenza bilancia due esigenze opposte: garantire al figlio il sostegno necessario per realizzare i propri obiettivi professionali ed evitare forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei genitori.

Applicando tali criteri, il Collegio ha rilevato che le resistenti si erano limitate a dedurre genericamente una retribuzione esigua e un impiego part-time di due ore al giorno. Non risultava che la giovane fosse impegnata in un percorso formativo, professionalizzante o di apprendistato; le resistenti non avevano nemmeno contestato l'abbandono degli studi; né erano stati forniti elementi sulle ragioni della scelta del part-time o sull'effettiva ricerca di un lavoro stabile e più remunerativo.

Era dunque mancata la prova di una volontà di non "affrancarsi" dal mantenimento paterno e dell'assenza di responsabilità nel mancato raggiungimento dell'autosufficienza. Anzi, il precedente impiego, con relativa indennità di disoccupazione, dimostrava l'attitudine al lavoro.

Il principio di diritto

Al figlio maggiorenne, o a chi agisce per lui, spetta provare non solo la mancanza di indipendenza economica, ma anche di essersi impegnato con ogni sforzo nella propria formazione professionale o tecnica e nella ricerca di un lavoro. In mancanza di tale prova, il genitore obbligato va liberato dal contributo di mantenimento: l'abbandono degli studi, l'assenza di un percorso formativo e un impiego part-time di sole due ore giornaliere, privi di adeguata spiegazione, non giustificano il permanere dell'obbligo.

Allegato:

Tribunale S M Capua Vetere civile sentenza2966 2026

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