Con l'ordinanza n. 3267 del 13 febbraio 2026 la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito che, pur comportando la rituale riattivazione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del de cuius senza una individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia.
| Mercoledi 18 Febbraio 2026 |
La società Alfa sas e la società Delta sas intimavano il pagamento in via solidale a Tizio nella duplice veste di erede di Mevio e di titolare del diritto di abitazione, a Caio in qualità di erede di Mevio e, in ultimo, a Sempronio in qualità di terzo proprietario, della complessiva somma di euro 238.733,94, quale credito restitutorio derivante dall’esecuzione della condanna recata dalla sentenza del Tribunale di Mantova, poi riformata dalla sentenza della Corte d’appello di Brescia.
Gli intimati proponevano opposizione all’esecuzione eccependo la loro carenza di legittimazione passiva stante la mancata accettazione dell’eredità.
Primo grado: il Tribunale rigetta l'opposizione, ritenendo che gli opponenti avessero effettivamente assunto la qualità di eredi, non avendo assolto all’onere della relativa contestazione all’atto della costituzione in giudizio.
Appello: la Corte distrettuale, su gravame degli opponenti, accoglie l'appello, ritenendo che
la ricezione di un atto da parte di un soggetto nella sua qualità di chiamato all’eredità non implica accettazione dell’eredità stessa, poiché una tale condotta non costituisce disposizione di un diritto o di una facoltà spettanti al de cuius:
l'onere probatorio di dimostrare l'assunzione della qualità di eredi da parte degli opponenti è a carico dei titolari del diritto di credito, ossia delle società opposte.
Le due società soccombenti in appello ricorrono in Cassazione, censurando la sentenza impugnata
per aver escluso che l’avvenuta ricezione della notificazione della sentenza del Tribunale di Mantova senza che avverso di essa fosse proposto appello costituisse valido atto di accettazione dell’eredità di da parte dei di lui figli
per aver invertito l’onere della prova, poiché i giudici dell’impugnazione di merito avrebbero illegittimamente onerate le titolari del credito di provare l’assunzione della qualità di eredi.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, evidenzia che:
La ricezione di un atto notificato ad un soggetto, nella sua qualità di chiamato all’eredità del de cuius, non implica accettazione dell’eredità stessa, poiché l’accettazione tacita è configurabile soltanto qualora l’erede esperisca una domanda che sarebbe spettata al suo dante causa, o compia un atto che implichi necessariamente l’esercizio di un diritto già di pertinenza di quest’ultimo; i debiti ereditari non si ripartiscono automaticamente tra i chiamati all'eredità se non sono individuati nominativamente nella sentenza di condanna.