Considerazioni giuridiche attorno ad un delitto ancora non riconosciuto da tanti.
| Mercoledi 21 Ottobre 2026 |
La vicenda è di quelle che, sul piano fattuale, sembrano non lasciare spazio a dubbi. Meno su quello meramente giuridico. A dispetto del tribunale mediatico, per il quale la condanna deve essere peggiore del delitto.
Due cani vengono uccisi con altrettanti colpi di fucile. L’imputato viene condannato nei primi due gradi di giudizio per il delitto di uccisione di animali. In Cassazione, però, la difesa non si limita a contestare l’attribuzione del fatto, ponendo proprio quel problemino giuridico a cui accennavo in apertura. Viene contestata la crudeltà o l’assenza di necessità? O meglio, i giudici di merito ci hanno detto a quale titolo sia avvenuta l’uccisione dei due cani?
L’imputato viene condannato in virtù di due circostanze: il rinvenimento, accanto ai cadaveri dei cani, di bossoli risultati esplosi dal suo fucile da caccia e il fatto che fosse stato visto allontanarsi dal luogo subito dopo gli spari. Ricorrendo in Cassazione, la difesa ha insinuato il dubbio che i bossoli potessero risalire a precedenti battute di caccia, ma per la Cassazione l’attività venatoria, al momento dei fatti, risultava vietata già da mesi. In buona sostanza, la responsabilità penale viene accertata non sulla base di una prova diretta, ma di indizi gravi, precisi e concordanti che conducono a una ricostruzione univoca del fatto. Una valida tenuta complessiva del ragionamento probatorio, pur mancando una testimonianza diretta dell'uccisione.
Vengo ora all’interrogativo più attraente posto dalla difesa del ricorrente. Crudeltà o mancanza di necessità? Espressioni non sovrapponibili e alternative, ma non irrilevanti. La prima indica una condotta orientata all’inflizione di sofferenze, espressione di particolare insensibilità e gratuità verso l’animale. L’assenza di necessità postula che l’uccisione non sia sorretta da una ragione apprezzabile che possa giustificarla sul piano dell’ordinamento. Identificare quale delle due ricorra è essenziale per comprendere che cosa debba essere provato.
Ebbene, si contesta avanti alla Suprema Corte che i giudici di merito non avrebbero mai chiarito se l’uccisione dei due cani fosse avvenuta «per crudeltà» oppure «senza necessità». Nel primo caso non basta la mera volontà di uccidere: occorre accertare che la condotta si collochi in quella specifica dimensione di gratuita efferatezza che la norma richiama. Nella seconda ipotesi non serve dimostrare una finalità crudele, ma occorre provare che si è ucciso nella consapevolezza dell’assenza di una reale necessità giustificatrice.
Ciò premesso, la Cassazione, pur riconoscendo la fondatezza teorica della distinzione, non ne trae l’annullamento della sentenza. E non trae questa conseguenza perché l’imputato non avrebbe impostato tempestivamente e specificamente la doglianza sull’assenza del dolo richiesto dall’ipotesi della crudeltà, limitandosi a negare la volontarietà stessa della condotta. Ma, come scritto dai giudici di merito, due colpi distinti esplosi contro due animali diversi rendono difficilmente sostenibile l’idea dell’accidentalità.
Qual è l’apparente nervo scoperto di questa sentenza? È noto che non è qualsiasi uccisione volontaria di un animale a integrare l’art. 544-bis c.p. (tema certamente interessante per la filosofia), ma solo quella avvenuta per crudeltà o senza necessità. Ergo, la volontà è condizione necessaria, ma non sempre, da sola, sufficiente.
Nel caso scrutinato dalla Cassazione con la sentenza 21 settembre 2026, n. 33957, il messaggio che se ne trae è che la distinzione normativa rimane rilevante ma, nel caso di specie, la sua mancata individuazione non conduce all’annullamento della condanna. Nella consapevolezza, viene da aggiungere, che, pur essendo la medesima la pena prevista per entrambe le ipotesi, accertare l’una o l’altra (crudeltà o mancanza di necessità) non è irrilevante. Non lo è sotto il profilo probatorio e non lo è sotto il profilo della quantificazione della sanzione concretamente irrogata.
Sotto questo profilo, la distinzione tra crudeltà e assenza di necessità non è priva di ricadute pratiche. Nel senso che la tenuta di una condanna per questo tipo di reato non è indifferente rispetto alle due diverse forme di uccisione. È dunque compito delle parti giocare bene le proprie carte nel merito e, nel caso della sentenza in commento, le censure del ricorrente non hanno evidentemente colto nel segno, già nei giudizi di merito.