Divisione ereditaria: l'immobile non divisibile va al coerede con la quota maggiore

Tribunale di Pavia: sentenza del 30/07/2026.
A cura della Redazione.

Il Tribunale di Pavia ha stabilito che, quando l'immobile caduto in comunione ereditaria non è comodamente divisibile, esso deve essere attribuito per intero al coerede titolare della quota maggiore che ne abbia fatto richiesta, con obbligo di versare agli altri comunisti un conguaglio in denaro, rivalutato e maggiorato degli interessi legali.

Martedi 8 Settembre 2026

La sentenza conferma un orientamento già consolidato in tema di scioglimento della comunione su beni immobili, richiamando i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per valutare la comoda divisibilità di un bene: la possibilità di ricavare porzioni autonome, funzionalmente indipendenti e non sensibilmente deprezzate rispetto al valore dell'intero.

La pronuncia ne offre un'applicazione concreta a una villetta bifamiliare di dimensioni contenute, chiarendo che, in presenza di un'unica unità economicamente e funzionalmente non frazionabile, prevale il diritto del coerede titolare della quota maggiore a ottenere l'attribuzione dell'intero bene ai sensi dell'art. 720 c.c., con contestuale obbligo di conguaglio verso gli altri comunisti.

Il fatto e l'iter processuale

Tizio, coniuge superstite, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Pavia Caia, nipote della moglie defunta Mevia (figlia del fratello premorto di quest'ultima), per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi sui beni caduti in successione dopo la morte di Mevia. L'attore ha chiesto, previa stima del valore dei beni e accertata la loro non comoda divisibilità, l'attribuzione in proprio favore dell'immobile, con obbligo di versare alla convenuta un conguaglio in denaro. La convenuta è rimasta contumace per l'intero corso del giudizio.

Nel corso dell'istruttoria è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio (CTU) per stimare il valore dei beni e verificarne la regolarità catastale, edilizia e urbanistica. La relazione del CTU ha rilevato lievi difformità nelle partizioni interne dell'immobile, sanabili tramite CILA/SCIA in sanatoria; il giudice ha quindi autorizzato l'attore a presentare la relativa pratica, ritenendo acquisito il consenso tacito della comproprietaria, ritualmente avvertita e rimasta silente nel termine assegnato. Perfezionata la sanatoria, la causa è stata trattenuta in decisione.

Le ragioni della domanda

Tizio ha chiesto l'attribuzione della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile caduto in comunione, con pagamento di un conguaglio in denaro a favore della convenuta, quale comproprietaria di quota minoritaria. Ha inoltre domandato la condanna di Caia al pagamento delle spese di lite e, ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. n. 28 del 2010, al versamento di una somma corrispondente al contributo unificato, lamentando le complicazioni processuali derivate dal comportamento ostruzionistico della convenuta, che non aveva mai riscontrato gli inviti stragiudiziali né aderito al tentativo di mediazione obbligatoria.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha innanzitutto accertato che entrambe le parti avevano tacitamente accettato l'eredità della defunta Mevia: Tizio tramite l'invio di una missiva stragiudiziale, la proposizione della domanda di mediazione e la coltivazione del giudizio; Caia tramite la richiesta di voltura catastale della propria quota, atto che integra accettazione tacita dell'eredità secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza. Accertata la comproprietà nella misura di due terzi in capo all'attore e di un terzo in capo alla convenuta, il giudice ha dovuto stabilire se l'immobile potesse essere diviso in natura tra le parti.

Sul punto, il Tribunale ha richiamato i criteri elaborati dalla giurisprudenza per valutare la comoda divisibilità: occorre verificare se sia possibile ricavare porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non gravate da servitù o limitazioni eccessive, che non richiedano opere complesse o di notevole costo e che non risultino, sul piano economico-funzionale, sensibilmente deprezzate rispetto al valore dell'intero. Nel caso di specie l'immobile - una porzione di villa bifamiliare di dimensioni contenute, sviluppata su un solo piano con un unico servizio igienico - non consentiva un frazionamento rispettoso delle quote di due terzi e un terzo: eventuali opere di divisione ne avrebbero comportato un apprezzabile deprezzamento e la porzione ipoteticamente spettante alla convenuta sarebbe risultata priva di autonoma utilità economica.

Accertata la non comoda divisibilità del bene, il Tribunale ha applicato il criterio dell'art. 720 c.c., secondo cui l'immobile non frazionabile deve essere preferibilmente compreso per intero nella porzione del coerede titolare della quota maggiore che ne faccia richiesta, con addebito dell'eccedenza. Ha quindi disposto lo scioglimento della comunione mediante attribuzione dell'intero bene all'attore, maggior quotista, riconoscendo alla convenuta il diritto a un conguaglio in denaro - quantificato sottraendo dal valore dell'immobile quello del diritto di abitazione già spettante all'attore e rapportando il residuo alla quota della convenuta - gravato da ipoteca legale a garanzia del pagamento. Sulla somma dovuta a titolo di conguaglio, trattandosi di debito di valore, è stata riconosciuta la rivalutazione secondo gli indici di mercato immobiliare, oltre agli interessi legali a decorrere dalla sentenza.

Quanto alle spese, il Tribunale ha ribadito che le spese di divisione vanno di regola poste a carico della massa e ripartite secondo le quote di comproprietà, mentre il principio di soccombenza opera soltanto per le spese derivate da pretese eccessive o da resistenze ingiustificate; la mera inerzia della convenuta contumace non è stata ritenuta tale, per cui le spese di lite e di CTU sono state poste a carico di entrambe le parti in proporzione alle rispettive quote. È stata infine esclusa la condanna della convenuta al versamento della somma prevista dall'art. 12-bis del D.Lgs. n. 28 del 2010 per la mancata partecipazione alla mediazione, poiché tale sanzione presuppone la costituzione in giudizio della parte rimasta assente.

Allegato:


Pagina generata in 0.005 secondi