La dichiarazione di regolarità del DURC

Ai fini della dichiarazione di regolarità del DURC non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna gestione nella quale l’omissione si è determinata, che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge

Martedi 23 Dicembre 2025

Nell’anno 2022 l’INPS ha notificato a un contribuente un avviso di pagamento originato a seguito di un controllo effettuato sulla posizione contributiva per il periodo 2015 – 2018 e riferito a note di rettifica notificate allo stesso contribuente nel 2020.

A seguito di chiarimenti richiesti dal contribuente all’esito della ricezione delle varie note di rettifica, l’INPS aveva comunicato che che l’irregolarità del Durc riguardava la gestione dell’INAIL che aveva segnalato irregolarità all’INPS, in data imprecisata, senza che al contribuente ne fosse dato avviso ai fini di consentire la regolarizzazione della propria posizione.

A fondamento della propria pretesa, inoltre, l’INPS aveva sostenuto una situazione di irregolarità contributiva con addebito per perdita dei benefici contributivi ex art. 1 comma 1175 Legge 27 dicembre 2006 nr. 296 che prevede che “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva …” sebbene, a distanza di tre mesi dall’ultimo periodo oggetto di rettifica, e a seguito di precedente richiesta di regolarizzazione, puntualmente ottemperata dal contribuente, lo stesso Istituto avesse comunicato la regolarità del Durc.

Respinto dal Tribunale il ricorso in opposizione a detto avviso di pagamento, il contribuente ha interposto appello avverso la pronuncia di primo grado lamentando, in primis, l’erroneità della gravata sentenza nella parte in cui, dopo aver fedelmente delineato il quadro normativo di riferimento in materia di rilascio della certificazione di regolarità contributiva, il giudice non avrebbe rilevato che il conribuente aveva ricevuto da parte dell’Inps un DURC regolare nel 2018, in assenza della minima comunicazione dell’esistenza di inadempienze rilevate dall’Inail.

Sotto altro profilo il Tribunale, dopo aver testualmente richiamato l’art. 3 del d.m. 30.1.2015, nella parte in cui precisa che ai fini della dichiarazione di regolarità del DURC “è poi prevista una regolarità anche in caso di scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate”, nel senso che “non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”, aveva inspiegabilmente omesso di farne applicazione, posto che dalla documentazione versata in atti era possibile rilevare che, a seguito dell’avvenuto pagamento del tributo di maggior consistenza prima che l’INPS inviasse l’invito a regolarizzare, la somma residua da versare si attestava ben al di sotto della soglia dei 150,00 euro oltre la quale si può considerare grave lo scostamento tra il dovuto e il versato ai fini della dichiarazione di irregolarità del Durc.

All’esito del giudizio la Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 1065 pubblicata il 16.12.2025, ha accolto l'appello proposto dal contribuente patrocinato dall'avv. Danilo Argeri evidenziando che, in forza del disposto dell’art. 3 del D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.1.2015 (in base al quale “La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”) alcuna irregolarità sarebbe potuta derivare dall’inadempienza contestata dall’Inail nel 2018, poiché di gran lunga inferiore al previsto limite di importo di € 150,00, precisando che “appare viziata, in quanto del tutto inconferente, la tesi giuridica dell’Istituto, sposata anche dal giudice di prime cure, circa l’irrilevanza di un pagamento parziale o tardivo, desumibile dalla pendenza delle restanti poste, saldate solo in data … 2021, oltre il termine assegnato al contribuente con l’invito a regolarizzare; e ciò in quanto, non potendosi originariamente tenere conto della posta … già corrisposta ancor prima dell’invito a regolarizzare … alcuno scostamento rilevante – e, cioè, “grave” – sarebbe potuto in ogni caso scaturire dalle omissioni minori, di importo inferiore (€ 77,56) rispetto alla soglia di € 150,00, prevista dall’art 3 cit. come ostativa alla regolarità contributiva.”

Al contribuente, quindi, “sarebbe spettata sin dal principio una certificazione di regolarità contributiva in ragione della non gravità dello scostamento, dal che consegue l’inoperatività in radice dell’iter procedimentalizzato per la sanatoria dell’irregolarità entro il ristretto termine utile a evitare il consolidamento del DURC “negativo”” e, pertanto, “non può che pervenirsi all’annullamento dell’avviso di addebito” e all’accertamento che il contribuente non è tenuto al versamento delle somme in esso indicate.


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