Deposito telematico: quando l'errore fatale consente la rimessione in termini

Con l'ordinanza n. 6944/2023 la Corte di Cassazione si pronuncia in favore della rimessione in termini allorchè il ricorso risulti depositato telematicamente pochi minuti dopo la scadenza del termine ultimo a causa della lentezza del sistema informatico imprevista e imprevedibile.

Martedi 28 Marzo 2023

Il caso: Tizio, cittadino della Nigeria, formulava istanza di protezione internazionale.; la competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza. Tizio proponeva ricorso avverso il provvedimento della commissione avanti al Tribunale di Napoli, che lo dichiarava inammissibile, siccome depositato tardivamente.

Il Tribunale rilevava che:

- il ricorso era stato proposto tardivamente, in data 4.10.2018, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento della commissione territoriale, avvenuta in data 3.9.2018;

- infatti il ricorso risultava “iscritto nel registro telematico il giorno 4.10.18 alle ore 00.12 e dunque oltre il termine di 30 giorni dettato dall’art. 35 bis d.lgs. 25/08, scadente il 3.10.18”;

- non vi era margine per accogliere l’istanza di rimessione in termini, dal momento che il ricorrente non era incorso in decadenza per causa a lui non imputabile.

Tizio ricorre in Cassazione, denunciando ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 153, 2° co., cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 294, 2° co. e 3° co., cod. proc. civ.: in particolare rileva che l’istanza di rimessione in termini avrebbe dovuto essere accolta, in considerazione dei pochi minuti di ritardo che hanno segnato il completamento del deposito del ricorso.

In particolare il ricorrente rileva quanto segue:

- il proprio difensore aveva provveduto “a disporre il comando del suo deposito telematico tempestivamente nella data del 3.10.2018”;

- per un problema di carattere informatico e telematico, assolutamente imprevisto ed imprevedibile il sistema impiegava parecchi minuti a “caricare” la busta telematica ed a completare la sua trasmissione al sistema;

- pertanto le pec relative alla accettazione, alla consegna ed anche all’esito dei controlli automatici, venivano generate pochi minuti dopo la mezzanotte, quando oramai la data era quella del 4 ottobre 2018.

Per la Cassazione la censura è fondata: sul punto osserva che:

a) in tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all’esito dei controlli della cancelleria, di un “errore fatale” che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l’impossibilità del sistema di caricare l’atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l’accettazione del deposito, oltre a consentirne l’eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, 3° co., cod. proc. civ.;

b) le prospettazioni del ricorrente integrano gli estremi di una “causa non imputabile” e di un “errore fatale”, con conseguente accoglimento del ricorso.

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