Decreto ingiuntivo e opponibilità alla procedura concorsuale

Il decreto ingiuntivo non opposto e non munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 cpc prima della dichiarazione di fallimento del debitore non è opponibile alla procedura concorsuale.

Giovedi 11 Maggio 2017

Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10208/2017 pubblicata il 26 aprile 2017.

IL CASO: la vicenda esaminata dai Giudici di Legittimità trae origine dalla istanza di ammissione al passivo depositata da una banca in una procedura fallimentare fondata su un decreto ingiuntivo non opposto. L’istituto bancario veniva ammesso al passivo del fallimento solo in parte. Avverso il provvedimento di ammissione parziale la banca proponeva opposizione allo stato passivo che veniva rigettata. Il decreto di rigetto veniva impugnato dall’istituto bancario in Cassazione sulla scorta di due motivi.

Con il primo motivo veniva dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 52 e 96 l.f. e degli artt. 324 e 647 cpc per aver il Tribunale rigettato l’opposizione allo stato passivo in quanto la esecutività del decreto ingiuntivo, posto a fondamento dell’istanza di insinuazione, era stata concessa successivamente alla dichiarazione del fallimento e quindi sarebbe stata trascurata la circostanza che il decreto ingiuntivo essendo decorsi i termini di legge per proporre l’opposizione era già diventato definitivo prima che venisse dichiarato il fallimento della debitrice.

Con il secondo motivo veniva dedotta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 45 e 52 legge fallimentare e dell’articolo 647 c.p.c., alla luce del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con la legge 221 del 2012 e del decreto legge 25 giugno 2014 n. 90 convertito con la legge n. 114 del 2014, in quanto con l’introduzione del processo civile telematico è obbligatorio depositare esclusivamente in via telematica l’istanza per la concessione della esecutorietà e quindi ai fini dell’opponibilità al fallimento andrebbe presa in considerazione la data del deposito telematico dell’istanza di esecutività in quanto il creditore non dovrebbe essere pregiudicato dal tempo che viene impiegato dal Giudice per emettere il decreto di esecutorietà.
LA DECISIONE: Gli Ermellini nel rigettare il ricorso proposto dall’istituto bancario hanno ribadito il principio giurisprudenziale già espresso dalla stessa Corte di Cassazione secondo il quale “in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp att cod proc. Civile e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo.

Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 cod proc civ venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52 legge fallimentare”.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 26/04/2017 n.10208

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