Il danno derivante dalla violazione delle distanze non ha bisogno di prova

Con la sentenza n. 21501/2018 la Corte di Cassazione conferma il principio in base al quale per la tutela dei diritti reali la reintegra in forma specifica è sempre possibile, salvo diversa richiesta da parte del danneggiato.

Martedi 25 Settembre 2018

Il caso: Il Tribunale di Monza, accogliendo in parte la domanda avanzata da F.E., dichiarava la libertà dell'area in proprietà dell'attrice dalla pretesa servitù addotta da M.M.V. e A.C.; inoltre, condannava quest'ultimi a provvedere alla regolarizzazione della gronda, delle tre finestre aperte sul lato nordest del proprio fabbricato e alla chiusura di un cancelletto.

La Corte d'appello di Milano, accogliendo in parte l'appello principale dei convenuti e quello incidentale della E., nel resto confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda dell'attrice diretta alla regolarizzazione delle tre finestre e alla chiusura del cancelletto e condannava il V. e la C. "ad arretrare il loro fabbricato in modo tale da rispettare la distanza di m. 5 dal confine di proprietà", e, in solido, a risarcire il danno nella misura omnicomprensiva di Euro 1.000,00.

V. e C. ricorrono avverso la statuizione d'appello prospettando sette motivi di censura.

In particolare, per quel che qui interessa, con il terzo motivo i ricorrenti lamentano che la condanna all'arretramento, implicante la demolizione parziale del fabbricato, avrebbe dovuto essere sostituita dalla condanna per equivalente, ai sensi dell'art. 2058 c.c., apparendo il risarcimento del danno in forma specifica eccessivamente oneroso per il debitore.

La Corte, nel rigettare il ricorso, sul punto evidenzia che:

- costituisce principio fermo quello secondo cui, atteso il carattere assoluto dei diritti reali, la tutela degli stessi mediante reintegrazione in forma specifica non è soggetta al limite ex art. 2058 comma 2 c.c., comma 2, salvo che lo stesso titolare danneggiato chieda il risarcimento per equivalente;

- di conseguenza, in sede di esecuzione, l'art. 2933 comma 2 c.c, che limita l'esecuzione forzata degli obblighi di non fare, vietando la distruzione della cosa che sia di pregiudizio all'economia nazionale, va riferito alle sole fonti di produzione o distribuzione della ricchezza dell'intero paese e, pertanto, non è invocabile per evitare lo spostamento di una costruzione alla distanza prescritta dalle norme in materia, comportando la persistenza di detta costruzione, al contrario, una lesione di pur rilevanti interessi individuali;

- peraltro, in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l'effetto, certo ed indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria.

Allegato:

Cassazione civile Sez. II Sentenza n. 21501 del 31/08/2018

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