Si segnala la decisione, depositata il 17 gennaio 2020, nella quale la Commissione Tributaria Provinciale di Roma interviene sulla modalità attraverso cui deve essere effettuata la notifica telematica della cartella esattoriale.
Per il giudice tributario il contribuente può fare legittimo affidamento esclusivamente se l'indirizzo di posta elettronica certificata risulta essere stato dichiarato dall'ente di riscossione. Diversamente la notifica non è regolare.
Si tratta di una decisione che impatta profondamente su tutto il territorio nazionale poiché il metodo di notifica è il medesimo.
La conclusione della Commissione pare sufficientemente motivata avendo riguardo all'oggettiva riferibilità del messaggio ricevuto all'Agenzia Entrate Riscossione. "La mancata presenza dell'indirizzo PEC notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it tra quelli contenuti in elenchi ufficiali tenuti presso Ministero della Giustizia, la Camera di Commercio o, comunque, il sito del Concessionario ed infine l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni previsto dal Codice dell'amministrazione digitale" - "non offre garanzie sulla provenienza e pertanto correttamente il giudice ha ritenuto non provata la notifica".
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Avv. Gian Luca Proietti Toppi
Membro della Commissione “Processo tributario” ODCEC Roma
Membro della Commissione “Diritto tributario” Ordine degli Avvocati di Roma