Criteri per determinare il limite di reddito ai fini dell'assegno di invalidità civile

Con l’ordinanza n.16599/2020, pubblicata il 3 agosto 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata su come vada calcolato il limite di reddito previsto dalla legge ai fini del riconoscimento dell’assegno di invalidità civile.

Venerdi 7 Agosto 2020

IL CASO: Nella vicenda esaminata dai giudici di legittimità una donna chiedeva al Tribunale il riconoscimento dell’assegno di invalidità civile. La domanda veniva accolta e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di gravame interposto dall’INPS.

Secondo la Corte territoriale, ai fini del riconoscimento della suddetta prestazione andava considerato il reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, esclusi i redditi ritenuti detratti dalla base imponibile al pari degli oneri deducibili.

La vicenda veniva, pertanto, sottoposta all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’INPS il quale deduceva l’erroneità della decisione impugnata sostenendo che i redditi da prendere in considerazione per la determinazione del reddito ai fini previdenziali ed assistenziali sono quelli imponibili assoggettabili ad IRPEF, al lordo degli oneri deducibili.

LA DECISIONE: I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto infondato il ricorso e nel rigettarlo, riconoscendo, quindi, il diritto della originaria ricorrente all’assegno di invalidità, hanno osservato che:

1. il reddito da prendere in considerazione ai fini della determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, è quello imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R.;

2. nell'ambito del sistema previdenziale ed assistenziale, è il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del riconoscimento del diritto ad una determinata prestazione;

3. proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistito abbia effettiva disponibilità;

4. tutte le volte che il legislatore ha inteso includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente, come è avvenuto nel caso della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, che, con riguardo ai limiti di reddito previsti per l'assegno sociale, ha previsto che: «alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile» (v. Cass. n. 11582 del 2015).

Allegato:

Pagina generata in 0.039 secondi