Corte Costituzionale: Comuni autonomi nella pianificazione urbanistica

Geom. Luigi Spina.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 2025 si inserisce nel consolidato orientamento della Corte volto a tutelare l’autonomia comunale nella pianificazione urbanistica, pur riconoscendo ampi spazi di intervento al legislatore regionale.

Lunedi 2 Marzo 2026

Il punto di equilibrio è affidato al principio di proporzionalità: le deroghe sono ammissibili solo se non svuotano la funzione comunale e se coerenti con gli obiettivi di interesse generale. La decisione assume rilievo anche sistemico: richiama le Regioni a un uso attento degli strumenti di semplificazione edilizia, soprattutto quando incidono su scelte pianificatorie che hanno natura politica e non meramente tecnica.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4, comma 4, della legge regionale Lazio n. 7/2017, norma che – in via transitoria – consentiva interventi di ristrutturazione edilizia con mutamento della destinazione d’uso in deroga agli strumenti urbanistici comunali, senza necessità del permesso di costruire in deroga e quindi senza deliberazione del Consiglio comunale. La disposizione, secondo la Corte, incideva in modo sproporzionato sulla funzione fondamentale di pianificazione urbanistica attribuita ai comuni.

1. Il contesto normativo: rigenerazione urbana e poteri regionali

La legge regionale n. 7/2017 attua l’art. 5, comma 9, del d.l. 70/2011, che consente alle Regioni di introdurre misure premiali per favorire la riqualificazione delle aree urbane degradate. La Corte ricorda che tale norma statale non mira a una liberalizzazione generalizzata degli interventi edilizi, ma a interventi mirati, purché non riguardino edifici abusivi o aree di inedificabilità assoluta.

La legge regionale disciplina, tra l’altro, il cambio di destinazione d’uso degli edifici (art. 4), attribuendo ai comuni la facoltà di adeguare i propri strumenti urbanistici attraverso una procedura semplificata.

2. Il nodo del giudizio: il regime transitorio del comma 4

Il comma 4 dell’art. 4 stabiliva che, nelle more dell’approvazione delle delibere comunali, e comunque per dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, gli interventi di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso fossero realizzabili previa richiesta di un generico “idoneo titolo abilitativo edilizio”.

Secondo il TAR Lazio, che ha sollevato la questione, tale formulazione consentiva di procedere senza permesso di costruire in deroga e dunque senza la valutazione del Consiglio comunale, determinando un «evidente stravolgimento» della funzione pianificatoria locale. La Corte cita testualmente che la norma permetteva interventi “in assenza della delibera del Consiglio comunale”.

La Corte accoglie questa interpretazione, già sostenuta dalla giurisprudenza amministrativa e confermata da atti regionali esplicativi.

3. L’autonomia comunale come funzione fondamentale

La Corte ricostruisce il quadro costituzionale: la pianificazione urbanistica comunale è una funzione fondamentale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., come definita dal legislatore statale (art. 14, comma 27, lett. d, d.l. 78/2010).

Questa funzione, pur comprimibile per esigenze sovracomunali, non può essere svuotata dal legislatore regionale. La Corte ribadisce che la pianificazione è parte integrante dell’autonomia comunale e non può essere “oltre misura compressa”.

4. La sproporzione della deroga transitoria

La Corte riconosce che le Regioni possono introdurre deroghe agli strumenti urbanistici, ma solo se proporzionate e giustificate da interessi generali. Nel caso di specie, la norma regionale:

  • esautorava i Consigli comunali, privandoli della valutazione sull’interesse pubblico che giustifica la deroga al piano regolatore;

  • consentiva interventi edilizi potenzialmente impattanti, come il caso concreto di due ville residenziali in area destinata a “verde e servizi pubblici locali”;

  • rischiava di aumentare il carico urbanistico in contrasto con gli stessi obiettivi di rigenerazione urbana dichiarati dalla legge regionale.

La Corte osserva che la disposizione “priva i Consigli comunali di un effettivo spazio di decisione e di controllo”, risultando incoerente con la finalità di una rigenerazione urbana integrata e socialmente orientata.

5. La decisione

La Corte:

  1. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, l.r. Lazio n. 7/2017;

  2. dichiara inammissibile la questione relativa all’art. 97 Cost., poiché non pertinente rispetto alle censure effettivamente formulate.


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