Corte d'appello di Milano: termini processuali e festività del Santo Patrono

Venerdi 25 Gennaio 2019

La festività del Santo Patrono rientra tra i festivi nel computo dei termini processuali da calcolare ai fini del deposito degli atti?

A tale domanda ha risposto la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 5251/2018, che ha ribadito un principio costantemente espresso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Il caso: Nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente preliminarmente eccepiva l'inefficacia del decreto opposto in quanto notificato oltre il termine di giorni sessanta: infatti il decreto era stato emesso il 6 ottobre 2015, e la creditrice opposta aveva tentato una prima notifica in data 26 ottobre presso la sede legale della società debitrice, e poi presso quella operativa, notifiche entrambe non andate a buon fine; successivamente aveva consegnato gli atti all'Ufficiale giudiziario il 9 dicembre 2015 (il 5 dicembre cadeva di sabato, il 6 era domenica ) per la notifica effettuata il 10 dicembre 2015, andata a buon fine.

Il Tribunale di Milano, disattesa la preliminare eccezione di inefficacia del decreto opposto, che sarebbe stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla emissione, respingeva la opposizione al decreto ingiuntivo.

Per i giudici di primo grado, infatti, poiché sia il giorno 7 dicembre 2015, giorno della festività di San Ambrogio tutti gli Uffici UNEP competenti per la Corte di Appello di Milano erano chiusi, come il successivo giorno festivo dell' 8 dicembre 2015, la notifica risultava essere stata tempestivamente effettuata, avendo la creditrice opposta portato il decreto all'Ufficiale giudiziario nel termine perentorio assegnatole dall'art. 644 c.p.c.

In sede di appello, la Corte territoriale, quanto alla eccezione preliminare, accoglie il motivo di impugnazione, osservando che:

  • il Tribunale ha errato nel ritenere 'festivo' il 7 dicembre, giorno del santo patrono di Milano, o meglio ha errato nel ritenere che la chiusura degli uffici UNEP in tale data legittimasse lo spostamento del termine;

  • infatti l'elenco delle festività è determinato in base alla legge numero 260/1949 e successive modificazioni e la ricorrenza della festa del Santo Patrono della città non è considerata nell'elenco delle festività;

  • solo la ricorrenza dei Santi apostoli Pietro e Paolo, patroni di Roma, scadente il 29 giugno, è considerata "festività" in base alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni, le quali, pur ignorando le festività dei santi patroni delle città, includono espressamente il giorno dei Santi Pietro e Paolo nell'elenco di quelli festivi agli effetti civili;

  • peraltro, La Suprema Corte ha rilevato che " come affermato anche dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 80 del 1967) il privato ha l'onere di conoscere per una diligente cura dei propri interessi gli orari degli uffici in tale ricorrenza (n.d.r. festa del Santo Patrono) che quindi "non incide sul diritto di difesa”.

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