Convertito in legge il D.L. Terra dei fuochi.

Approvata la legge in risposta alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che il 30 gennaio 2025 ha condannato l’Italia per non aver tutelato la salute dei cittadini nei Comuni compresi nell'area tra le province di Napoli e Caserta.

Martedi 14 Ottobre 2025

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2025 la L. n. 147/2025 di conversione del DL n.116/2025 recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

Il provvedimento, al fine di anticipare il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale ambientale, conferma le previsioni del DL Terra dei fuochi volte a modificare il codice ambientale (D.lgs. 152/2006), il codice penale e il codice di procedura penale; tuttavia, rispetto al testo originario sono state introdotte una serie di semplificazioni e correzioni, sì da bilanciare l’inasprimento del quadro sanzionatorio in materia ambientale. In particolare, le modifiche apportate in sede referente, riguardano:

L’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), che reca modifiche al Codice dell’ambiente finalizzate a riformare le fattispecie penali che sanzionano condotte di abbandono di rifiuti, attraverso la previsione di tre distinti reati: l’abbandono di rifiuti non pericolosi, di natura contravvenzionale, il delitto di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari e il delitto di abbandono di rifiuti pericolosi.

L’articolo 1, comma 1, lettera d), introduce una serie di modifiche all’articolo 256 del Codice dell’ambiente, al fine di qualificare come delitti gli illeciti contravvenzionali di gestione non autorizzata di rifiuti e di realizzazione e gestione di una discarica abusiva già previsti dalla disposizione novellata.

L’articolo 1, comma 1, lett. f), apporta modifiche in materia di violazioni nella tenuta dei registri di carico e scarico nelle operazioni concernenti la gestione dei rifiuti, nonché in materia di trasporto di rifiuti in violazione delle disposizioni concernenti il formulario di identificazione degli stessi e il certificato di analisi di rifiuti.

L’articolo 1, comma 1, lett. h) da un lato, prevede un aumento del trattamento sanzionatorio allorquando determinate fattispecie concernenti la gestione illecita dei rifiuti siano compiute nell’ambito di un’attività di impresa; dall’altro lato, introduce la punibilità anche a titolo di colpa di specifiche fattispecie delittuose in materia di rifiuti, introducendo, a tal fine, una circostanza attenuante.

L’articolo 2 apporta alcune modifiche al codice penale finalizzate ad escludere la tenuità del fatto per la commissione di taluni reati ambientali e ad introdurre una nuova fattispecie aggravata relativa ai delitti di traffico e abbandono di materiale radioattivo e di traffico illecito di rifiuti, procedendo altresì alla rideterminazione dell’aumento di pena per tutte le circostanze aggravanti.

L’articolo 2-bis, stabilisce l’interdizione da talune licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni, elencate dal medesimo articolo, nei confronti di soggetti condannati in via definitiva per i seguenti reati ambientali: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. L’interdizione si applica per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni e determina la decadenza dalle medesime licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni. Si prevede, altresì, nei confronti dei medesimi soggetti condannati, il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti.

L’articolo 9-bis, istituisce il Dipartimento per il Sud presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dispone la soppressione della Struttura di missione ZES. Attribuisce al nuovo Dipartimento funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell’azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud.




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