Conto corrente cointestato non implica anche titolarità del credito.

Decisione: Ordinanza n. 21963/2019 Cassazione Civile - Sezione 3

Lunedi 14 Ottobre 2019

Principio:

La cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti (ad es. dell'esistenza di un contratto di cui la cointestazione fosse atto esecutivo ovvero del fatto che la cointestazione costituisca una proposta contrattuale, accettata per comportamento concludente), è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto (e, quindi, rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente (ovvero dell'intestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente) è una forma di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario.

Osservazioni.

La questione riguardava l'appropriazione del saldo di un conto corrente e del controvalore di un conto titoli originariamente intestati alla defunta, e successivamente cointestati a due nipoti.

La Suprema Corte non ha fatto altro che richiamare una precedente decisione del 2013 (n. 13614), nella quale era già stato affermato il principio richiamato.

La Cassazione ha evidenziato la differenza tra l'atto unilaterale col quale l'intestatario originario di un conto ne dispone la cointestazione, che è idoneo ad attribuire la legittimazione ad operare sul conto, ma non anche a trasferire la titolarità del credito: quest'ultimo effetto presuppone un contratto per la cessione del credito verso la banca; contratto che potrebbe però essere concluso con accettazione per comportamento concludente a seguito di una cointestazione che sia qualificabile quale proposta contrattuale.

In estrema sintesi: l'atto unilaterale col quale si dispone la cointestazione è inidoneo - di per sé - a trasferire anche la titolarità attraverso un contratto di cessione del credito.

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 13614/2013

Disposizioni rilevanti.

Codice civile

Vigente al: 05-10-2019

Art. 1260 - Cedibilità dei crediti

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purchè il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Art. 1321 - Nozione

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Art. 1376 - Contratto con effetti reali

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

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