Condominio: il rivestimento del balcone con funzione estetica rientra tra i beni comuni

Commento alla Sentenza di Cassazione – Sezione II^ Civile n. 30071 depositata il 14 dicembre 2017  

Mercoledi 20 Dicembre 2017

In secondo grado veniva ribaltata la sentenza resa tra un soggetto che lamentava danni per una perdita d'acqua proveniente dal balcone soprastante ed il proprietario del relativo appartamento: per la Corte d'Appello, infatti, si era palesato un difetto di litisconsorzio necessario di tutti i condomini poiché - come anche accertato dalla disposta consulenza tecnica d'ufficio – il parapetto, per la sua forma, per l'utilizzo dei materiali usati nonché per il suo colore, aveva la precipua funzione di accrescere la gradevolezza estetica del fabbricato e pertanto rientrava pacificamente nel novero delle parti comuni di cui all'art. 1117 c.c.

La Corte di Cassazione, a sua volta, ha quindi rigettato la censura proposta secondo cui il parapetto aggettante del balcone del convenuto rientri tra le parti comuni, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui mentre i balconi di un edifico condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, né essendo destinati all'uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole (Cass. n. 637/2000, Cass. 14576/2004, Cass. 6624/2012).

Peraltro, nel caso di specie, l'accertamento del giudice di merito in relazione alla funzione estetica del balcone costituisce un mero apprezzamento di fatto diventando incensurabile in sede di legittimità e pertanto l'azione di un condomino diretta alla demolizione, al ripristino o, comunque al mutamento dello stato di fatto degli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio costituenti, come tali, parti comuni ai sensi dell'art. 1117 n. 3 c.c., deve essere proposta nei confronti di tutti i partecipanti del condominio, quali litisconsorti necessari, essendo altrimenti la sentenza inutiliter data (Cass. n. 11109/2007).

Addirittura la necessità d'integrare il contraddittorio deve essere valutata non secundum eventum litis, ovvero sulla base delle diverse presentate modalità attuative dell'intervento tecnico di ripristino del balcone, bensì nel momento in cui l'azione sia proposta valutando se la stessa – in base al petitum - sia potenzialmente diretta anche a una modifica della cosa comune.

Allegato:

Cass. civile Sez. II Sentenza n. 30071 del 14/12/2017

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