Il cointestatario ritira le somme dal conto corrente alla morte dell'altro cointestatario: conseguenze

Con l’ordinanza n. 7862/2021, pubblicata il 19 marzo 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla configurabilità o meno della responsabilità della banca nel caso in cui dopo la morte di uno dei cointestatari di un conto corrente, l’altro cointestatario provvede a ritirare tutte le somme giacenti sul predetto conto.

Mercoledi 24 Marzo 2021

IL CASO: La vicenda sottoposta all’esame dei giudici di legittimità prende le mosse dall’azione di reintegra della quota di legittima promossa dalle figlie di una signora deceduta nei confronti del convivente della madre, nominato erede testamentario, e nei confronti della banca presso la quale era acceso un conto corrente cointestato tra la madre defunta e il convivente convenuto.

Le attrici sostenevano che dopo la morte della propria madre il convivente aveva prelevato l’intera somma giacente sul suddetto conto corrente cointestato, senza che la banca, pur essendo consapevole del decesso, si opponesse a tale comportamento.

La domanda veniva rigettata dal Tribunale e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di gravame interposto dalle originarie attrici.

La Corte territoriale osservava che, nelle more, queste ultime avevano raggiunto un accordo transattivo e la controversia con gli aventi causa dell’originario convenuto aveva in modo definitivo rotto ogni possibile collegamento di responsabilità tra la banca e la parte degli eredi dell’originario convenuto nei confronti del quale le appellanti avrebbero potuto far valere la tutela dei loro diritti ereditari.

Avverso la sentenza della Corte di Appello, una delle due attrici originarie interponeva ricorso per cassazione.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dai giudici di legittimità, i quali hanno ribadito l’orientamento giurisprudenziale della stessa Cassazione, secondo il quale, nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione dei rapporto, operazioni attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio, e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare ( Cass. Cass. n. 15231/2002; conf. Cass. n. 12385/2014).

Pertanto, hanno concluso gli Ermellini, la banca ha l’obbligo, scaturente dalla disciplina del contratto bancario, di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell'altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate, ferma restando la necessità di dover verificare la correttezza di tale attività nell’ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi del cointestatario deceduto.

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