La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 16801/2022 si pronuncia in merito alla correttezza della decisione del giudice di appello di compensare le spese legali a fronte di una interpretazione del tutto innovativa in materia di circolazione dei ciclomotori nelle corsie preferenziali.
Giovedi 2 Giugno 2022 |
Il caso: Tizio proponeva opposizione a dodici verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada innanzi al Giudice di pace di Bologna, che accoglieva l’opposizione ed annullava i verbali impugnati, sul rilievo che:
- del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, posto dalla norma di cui all’articolo 7 del Codice della Strada, non dovessero ritenersi destinatari i conducenti di ciclomotore, in ragione delle ridotte dimensioni del mezzo, inidonee a costituire intralcio alla circolazione dei mezzi pubblici;
- in ragione di ciò, si ritenevano sussistenti i “giusti motivi” per compensare le spese di lite.
Tizio appellava la sentenza di primo grado limitatamente al capo relativo alle spese: il Tribunale confermava la decisione del giudice di pace, ritenendo che la novità della questione giustificasse la compensazione delle spese:
- la motivazione della sentenza di primo grado si fonda su un'interpretazione dell'art.7 CdS del tutto innovativa, individuandone la ratio nella volontà del legislatore di garantire che i mezzi pubblici possano circolare in maniera spedita senza intralci; intralci che il Giudice di Pace ravvisa soltanto nei veicoli privati a quattro ruote, escludendo quelli a due ruote;
- in tal modo il GdP giunge ad affermare che sarebbe carente di offensività in generale la circolazione di questi ultimi in tali aree: ne consegue che sia stato configurato un motivo di compensazione che deriva proprio dalla novità della questione e sicuramente della sua interpretazione;
- quindi, pur escludendo la configurabilità di una soccombenza reciproca e nonostante la mancata indicazione di altre idonee ragioni di compensazione delle spese da parte del Giudice di pace, il Tribunale ha concluso che il profilo relativo alla possibilità di circolazione da parte dei ciclomotori/motocicli nelle corsie preferenziali costituisse questione del tutto nuova, tale da giustificare la compensazione stessa.
Tizio ricorre in Cassazione, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso, coglie l'occasione per ribadire alcuni principi in materia di compensazione delle spese di lite:
a) l'art. 92, comma 2, c.p.c., là dove permette la compensazione delle spese di lite “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza”, oppure allorché concorrano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche;
b) anche la carenza di un uniforme orientamento interpretativo sul punto, l'opinabilità o le peculiarità delle questioni affrontate (come nella specie ritenuto dal Tribunale di Bologna quanto alla violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, ex art. 7, comma 4, Cod. Strada, da parte dei conducenti di ciclomotore) integrano le suddette nozioni.