Cassazione: divorzio e pensione di reversibilita': determinante la durata del matrimonio

Mercoledi 16 Luglio 2014

A seguito del decesso dell'ex marito, avvenuto nel 2010, la prima moglie, titolare di assegno di divorzio, ricorreva al Tribunale affinché le fosse riconosciuto il suo diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità del defunto, in una percentuale che doveva essere rapportata alla durata del matrimonio (formalmente protrattosi dal 1969 al 2005) e che  quindi individuava nella misura dell'87%, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, residuando la percentuale del 13% alla seconda moglie, con la quale l'ex marito aveva contratto nuovo matrimonio solo nel 2005.

L'istanza della ex moglie veniva accolta dal giudice in primo grado e confermata anche dal giudice di appello, adito dalla seconda moglie, la quale aveva contestato la sentenza del tribunale in quanto il giudice non aveva valutato correttamente altri elementi, come la lunga convivenza pre matrimoniale (iniziata nel 1991).

La Corte di Appello, nel confermare la ripartizione percentuale stabilita dal giudice di primo grado, modificandone solo la decorrenza dal primo giorno successivo al decesso dell'ex marito, chiariva che nel raffronto tra le condizioni economiche della prima moglie, titolare di redditi esigui, e quelle del coniuge superstite, che era titolare di quote societarie e amministratore di società, doveva ritenersi determinante il parametro della durata del matrimonio.

Giunta la questione in Cassazione, la Suprema Corte, con la sentenza n. 14793 del 30/06/2014, respinge il ricorso  proposto dal coniuge superstite, precisando che laL. n. 898 del 1970, art. 9, che prevede il criterio temporale della durata formale del rapporto matrimoniale ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge titolare di assegno divorzile e coniuge superstite, è stato interpretato da questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 16093 e 10391/2012, n. 5060/2006, n. 28478/2005, n. 6272/2004), in linea con la Corte costituzionale (v. sent. n. 419/1999), nel senso che il giudice del merito ha la possibilità di applicare correttivi di tipo equitativo, tra i quali la durata della convivenza prematrimoniale e le condizioni economiche delle parti interessate, al fine di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita cui era preordinato l'assegno di divorzio ed il secondo sia privato dei mezzi necessari per la conservazione del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita.”

Però, aggiunge la Corte, il giudice di merito, nel ponderare i diversi parametri, non può mai arrivare ad abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali, anche in considerazione che, come nel caso di specie, una diversa ripartizione in senso più favorevole alla seconda moglie pregiudicherebbe la funzione di sostegno economico a cui è preordinato l'assegno divorzile in favore della prima moglie.

Tali principi, conclude la Corte, sono stati applicati al caso de quo e pertanto il ricorso deve essere rigettato.

 

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