La Cassazione chiarisce i criteri per la compensazione delle spese di ctu

Le spese di CTU rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché possono essere compensate anche quando l’incombente sia stato funzionale all’esame della pretesa presentata da uno solo di loro.

Venerdi 9 Giugno 2023

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 16074 del 7 giugno 2023.

Il caso: Nell'ambito di una azione revocatoria promossa dal Fallimento della società Delta per far dichiarare l'inefficacia di alcuni atti di compravendita che la società fallita aveva stipulato con Tizio, la Corte d'appello, adita in via principale da Tizio e in via incidentale dal Fallimento, disponeva ctu: all'esito, con sentenza definitiva, rigettava sia l'appello principale che l'appello incidentale.

Il Fallimento propone ricorso per la cassazione, della sentenza definitiva, mentre Tizio propone ricorso incidentale, con il quale Tizio denuncia, per quel che in questa sede interessa, la violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.,: la corte territoriale infatti malgrado la C.T.U. da essa disposta fosse stata funzionale soltanto al vaglio dell’appello presentato dalla procedura fallimentare, ha disposto, pur rigettando il gravame avversario, che le spese fossero sostenute in solido da entrambe le parti.

Per la Cassazione la censura non è fondata; sul punto osserva che:

a) la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;

b) le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso;

c) a fortiori e per le medesime ragioni, le spese del consulente tecnico ben possono essere poste a carico di ambedue le parti in solido nell’ambito di un giudizio risoltosi con il rigetto delle domande presentate dall’uno e dall’altro dei contendenti, quand’anche l’incombente sia stato funzionale all’esame della pretesa presentata da uno solo di loro.

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