La Cassazione chiarisce quando può ritenersi perfezionato il deposito telematico

Lunedi 8 Luglio 2019

Con l’ordinanza n. 17328/2019, pubblicata il 27 giugno scorso, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in merito al momento in cui si possa ritenere perfezionato il deposito telematico di un atto.

IL CASO: La vicenda sottoposta all’esame dei giudici di legittimità, prende spunto dalla sentenza con la quale la Corte di Appello aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da uno straniero avverso la decisione del Tribunale di rigetto della sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale.

Secondo la Corte territoriale il gravame, proposto con ricorso anzichè con citazione, era tardivo in quanto la citazione era stata depositata telematicamente oltre il termine di legge per la proposizione del mezzo di impugnazione, essendo la terza ricevuta (esito dei controlli automatici) generata successivamente al termine previsto per il deposito.

Lo straniero, rimasto soccombente, nel proporre ricorso in Cassazione deduceva, per quanto qui di interesse, l’illegittimità della decisione impugnata essendo l’atto depositato nel rispetto del termine di legge con la ricevuta di consegna generata nel giorno stesso della scadenza.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con la decisione in commento, ritenendo non corretta e conforme al diritto la sentenza impugnata che aveva considerato determinante, ai fini del perfezionamento, la data dell’esito del controllo automatico, ha accolto il ricorso con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione, evidenziando che, nel processo civile telematico il deposito, di cui risulti positivo il successivo controllo da parte della cancelleria, si considera perfezionato al momento dell’emissione della ricevuta di avvenuta consegna (seconda pec) da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal comma 7 dell’art. 16 bis del decreto legge 179 del 2012, conv. in legge n. 221 del 212, inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2) della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Con l’emissione della ricevuta di consegna, hanno continuato gli Ermellini, il mittente ha esaurito le operazioni necessarie affinchè l’invio telematico vada a buon fine e la comunicazione è entrata nella sfera di conoscibilità del sistema giustizia.

Nessuna rilevanza va attribuita, hanno concluso, alla circostanza che la ricevuta dell’esito dei controlli automatici è successiva al termine per il deposito dell’atto.

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