La Cassazione chiarisce quali tabelle utilizzare per la liquidazione del danno ex art. 2051 c.c

A cura della Redazione.

Con l'ordinanza n. 32373/2023 la Corte di Cassazione specifica a quali tabelle il giudice deve fare riferimento nel liquidare il danno derivante non da un sinistro stradale ma da cose in custodia.

Venerdi 24 Novembre 2023

Il caso: Mevia conveniva in giudizio il Comune per sentirlo condannare al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, in conseguenza di una caduta a causa di un tombino.

Il Giudice di Pace, espletata la CTU, accertava e dichiarava che la caduta della danneggiata era stata determinata dalla imprevedibile inclinazione del tombino, stimava il danno biologico subito dall’attrice nella misura di 1,5 di invalidità permanente, oltre ad un’inabilità temporanea relativa di giorni 15 al 75%, di giorni 25 al 50% e di ulteriori giorni 10 al 25%; e condannava il Comune al risarcimento dei danni patiti liquidati in complessivi euro 2778,52, oltre interessi legali dalla domanda.

Il Tribunale rigettava l'appello, rilevando che Mevia, nel contestare l’applicazione da parte del primo giudice dei “valori previsti per le lesioni cosiddette micropermanenti nel codice delle assicurazioni”, non ha allegato “alcun elemento che indichi l’incongruità della liquidazione, ad eccezione del (presunto, in quanto non espressamente richiamato dal giudice di prime cure in motivazione) richiamo ai valori di cui al Codice delle Assicurazioni in luogo delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano riferite all’anno del sinistro, che, peraltro, non risultano prodotte da nessuna delle parti”.

Mevia ricorre in Cassazione, rilevando che il giudice dell’appello avrebbe errato nel liquidare il danno facendo ricorso ai criteri indicati dal codice dell’assicurazione in luogo dei criteri indicati dalle tabelle del Tribunale di Milano.

Per la Cassazione la doglianza è fondata:

a) il giudice del merito ha liquidato il danno biologico rivendicato dall'odierna ricorrente attraverso l'applicazione delle tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p.);

b) nel caso di specie, tuttavia, il danno provocato a carico dell'odierna resistente derivava, non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo la danneggiata espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa del tombino posto sul marciapiede;

c) sulla base di tali premesse, il Tribunale ha erroneamente applicato le tabelle di cui all'art. 139 cit. a un'ipotesi di danneggiamento non derivante da sinistri conseguenti alla circolazione stradale;

d) i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.a.p., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali

Allegato:

Risorse correlate:


Pagina generata in 0.032 secondi