Cartella di pagamento notificata al portiere senza la spedizione della raccomandata informativa: conseguenze

Con l’ordinanza n. 2229/2020, pubblicata il 30 gennaio 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla validità o meno della cartella di pagamento notificata al portiere dello stabile dove ha la residenza o il domicilio il destinatario della suddetta cartella, senza la spedizione a quest’ultimo della raccomandata informativa dell’avvenuta consegna.

Giovedi 6 Febbraio 2020

IL CASO: Nel caso esaminato dai giudici della Suprema Corte, un contribuente proponeva ricorso avverso l’ipoteca iscritta dall’amministrazione finanziaria su nove immobili di sua proprietà per il mancato pagamento di crediti contributivi portati da sei cartelle esattoriali.

L’iscrizione dell’ipoteca veniva ritenuta illegittima dal Tribunale che accoglieva il ricorso, essendo le cartelle di pagamento state notificate dal messo notificatore, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., terzo comma, mediante la consegna al portiere dello stabile senza il successivo invio della lettera raccomandata informativa al destinatario, come previsto dal quarto comma del suddetto articolo.

Nessuna prova dell’invio della suddetta raccomandata veniva fornita dall’Agente della Riscossione, che interponeva appello avverso la sentenza di primo grado.

Con ordinanza ex art. 348 c.p.c., la Corte di Appello dichiarava il gravame inammissibile e, pertanto, avverso la sentenza di primo grado, l’Agente della Riscossione proponeva ricorso per Cassazione, deducendone l’erroneità in quanto secondo la ricorrente il Tribunale non aveva ritenuto una mera irregolarità, ma vizio dell’attività notificatoria la mancata prova dell’invio della raccomandata informativa al destinatario dell’avvenuta consegna della notifica delle cartelle esattoriali e per non aver ritenuto raggiunta la prova dell’avvenuta informativa della consegna al portiere attraverso la distinta, riferita all’invio di più di dieci raccomandate con l’indicazione del numero assegnato ad ognuna di queste.

LA DECISIONE: La Suprema Corte ha rigettato, evidenziando che:

  1. se la notifica, come nel caso di specie, viene eseguita direttamente dal messo notificatore nelle mani del portiere, ai sensi dell’articolo 139, terzo comma, c.p.c., ai fini del suo perfezionamento è necessaria la spedizione della raccomandata informativa di cui al successivo comma 4;

  2. se, invece, la notifica delle cartelle di pagamento viene eseguita dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale, avvalendosi del sistema semplificato previsto dall’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, alla spedizione dell’atto si applicano le norme relative al servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992 e, di conseguenza, nel caso in cui il plico venga consegnato al portiere, la notifica si considera eseguita nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da quest’ultimo, senza la necessità dell’invio della raccomandata informativa.

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