Cane al guinzaglio morde un bimbo all'interno di un bar: responsabilità e caso fortuito

La reazione di un animale a un gesto, anche se inopportuno, di un bambino piccolo non può costituire evento imprevedibile o eccezionale; non esprimerebbe cioè quel prezioso caso fortuito unico capace di azzerare la responsabilità oggettiva del proprietario del cane.

Martedi 19 Maggio 2026

Corsi e ricorsi. Sentenze apparentemente ingiuste. Giuridicamente corrette. Forse. Ciascuno la può leggere come vuole. L'importante è coglierne il messaggio.

Si tratta d un classico della responsabilità ex art. 2052 del codice civile, quella derivante dal danno cagionato da un animale. Protagonisti di questa vicenda che si svolge all’interno di un bar sono una coppia di genitori con il loro bimbo di neanche due anni e un signore (Mevio) che poco distante tiene al guinzaglio il suo cane senza museruola, accucciato ai piedi del tavolino dove siede il suo compagno umano.

Quello che accade è intuibile. Il bimbo si avvicina al cane per accarezzarlo e viene morso alla mano e al polso. Come sempre diventa fondamentale capire cosa sia accaduto perchè Mevio è gravato da una responsabilità importante (quella di cui all’art. 2052 cc) che può venire disinnescata solo dimostrando lo stesso Mevio il caso fortuito idoneo a provare la recisione del nesso di causa tra comportamento del cane e morso al bimbo.

I testimoni indicati dai genitori dichiarano che il padre del bimbo avrebbe chiesto il permesso di far accarezzare il cane, ricevendo rassicurazioni sulla sua docilità, e che il morso viene dato al primo approccio. I testimoni di parte convenuta, cioè di Mevio, riferiscono che quest’ultimo aveva acconsentito all'avvicinamento invitando il bimbo ad accarezzare il cane solo sulla schiena e non sul viso. Che il piccolo, dopo un primo contatto in presenza di un genitore, si sarebbe più volte avvicinato da solo al cane. Che il morso sarebbe avvenuto perchè il bambino, contravvenendo alle indicazioni, aveva toccato l'animale sul muso e finanche infilato le dita negli occhi di quello.

Due verità a confronto. Opposte. Quale convincerà il Tribunale di Rimini? Quella per cui la reazione di un animale a un gesto, anche se inopportuno, di un bambino piccolo non può costituire evento imprevedibile o eccezionale. Non esprimerebbe cioè quel prezioso caso fortuito unico capace di azzerare la responsabilità oggettiva di Mevio .

Chi avrà avuto la pazienza di leggermi sin qui probabilmente non condividerà questa interpretazione del Tribunale riminese e dunque la sentenza n. 185 del 2026. Cosa altro avrebbe dovuto fare quel bambino per fare reagire il cane? Dove erano i suoi genitori?

Imbarazzo comprensibile, da me non condiviso sol perchè non trova albergo nelle norma e nella interpretazione giurisprudenziale. Il comportamento di un minore, specialmente di tenerissima età come nel caso di specie, è per sua natura connotato da una certa imprevedibilità e da una mancanza di percezione del pericolo. Aggravata, si legge in sentenza, da una istintiva attrazione verso gli animali. Pertanto, continua la sentenza, il proprietario di un cane ha il dovere di prevedere tali possibili interazioni e di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire reazioni dannose, anche se provocate. Salvo che il caso fortuito assuma caratteri di assoluta eccezionalità e imprevedibilità, tali da non poter essere evitati neanche con la massima diligenza.

La reazione del cane al comportamento del bambino - per quanto gesto sconsigliato- non costituisce evento così anomalo da risultare imprevedibile per il proprietario Mevio. La circostanza che il cane fosse tenuto al guinzaglio, ma privo di museruola in un luogo pubblico frequentato anche da bambini, costituisce un fattore che imponeva al proprietario un grado di vigilanza ancora maggiore.

Dunque nessuna culpa in vigilando come invece rivendicata da Mevio. I genitori hanno agito quali esercenti la potestà sul figlio minore danneggiato (e non in proprio) e dunque non è loro opponibile il concorso di colpa per omessa vigilanza del minore trattandosi di eccezione diretta proprio a limitare la misura del risarcimento del danno in favore di esso genitore, nel caso de quo non rivendicato.. Mevio potrà successivamente, agendo in regresso verso i genitori, recuperare eventualmente la quota di responsabilità a loro imputabile, anche aia sans del 2055 cc.

Questa sentenza si inserisce in un ambito già discretamente affollato di sentenze che hanno perimetrato o il concetto difficilmente perimetrabile di caso fortuito, con particolare riferimento alle situazioni nelle quali sono coinvolti minori. Concludo avendo nelle orecchie le note e nella testa le parole di una bellissima canzone di Giorgio Gaber. “ Non insegnate ai bambini la vostra morale è così stanca e malata, potrebbe far male. Forse una grave imprudenza è lasciarli in balia di una falsa coscienza”. Da qualunque punto di vista si voglia leggere questa sentenza del Tribunale riminese, la canzone ha il suo senso. Le parole anche.


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